Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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insolvibilità del genitore debitore, in maniera da garantire a ogni figlio il diritto ad un contributo di mantenimento minimo, come auspicato nella proposta illustrata.

Non è tuttavia sicuro che questa armonizzazione possa effettivamente aver luogo. Attualmente, ci si chiede se il miglior sistema per armonizzare le prassi cantonali sia introdurre nella Costituzione federale una disposizione che attribuisca alla Confederazione la competenza di promulgare una legge federale in materia oppure optare per un concordato intercantonale. Nel suo parere sul rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011, concernente il nuovo articolo costituzionale per la politica familiare70, il Consiglio federale ha proposto di riprendere sotto forma di disposizione potestativa l’articolo 115a capoverso 4 Cost. così come presentato dalla minoranza della Commissione: «Se gli sforzi dei Cantoni per l’armonizzazione intercantonale dell’anticipo degli alimenti non bastano, la Confederazione può stabilire principi applicabili in materia; tiene in considerazione…»71. Il Parlamento ha tuttavia respinto questa proposta72.

Osservazioni conclusive

Attualmente non è possibile garantire un coordinamento efficace tra il contributo di mantenimento fissato secondo il modello appena esposto e il versamento degli anticipi degli alimenti.

In mancanza dei mezzi per pagare il contributo fissato sulla base del sistema di mantenimento appena descritto, il genitore debitore si troverebbe nella situazione di sovraindebitamento già esposta in relazione alla proposta di ripartire l'ammanco. Il figlio e il genitore con il quale vive dovrebbero comunque richiedere l'aiuto sociale, come se il minimo vitale dell'obbligato fosse stato tutelato al momento della determinazione del contributo di mantenimento. Nella sua struttura attuale, il versamento di anticipi degli alimenti non copre infatti gli importi che il debitore non è in grado di pagare né garantisce al figlio il minimo vitale.

Visto quanto precede, l'AP CC rinuncia a scostarsi dal principio dell'intangibilità del minimo vitale del genitore debitore al momento della determinazione del contributo di mantenimento per il figlio ed a introdurre, nel Codice civile, il principio di un contributo minimo di mantenimento per il figlio.

1.5.3 Mantenimento del figlio nei casi di ammanco Situazione iniziale

Come illustrato, né la ripartizione dell'ammanco né la rinuncia al principio dell'intangibilità del minimo vitale dell'obbligato al momento della determinazione del contributo di mantenimento per il figlio permetterebbero, attualmente, di migliorare la situazione del figlio e del genitore titolare della custodia nei casi in cui vi è un ammanco.

Se le risorse finanziarie del genitore debitore sono limitate, il genitore che vive con il figlio si trova a dover assumere non solo la responsabilità principale del mantenimento in natura del figlio ma anche quella – totale o parziale – del suo sostentamento economico, e ciò anche quando non disponga dei mezzi per farlo. In assenza di mezzi finanziari sufficienti per soddisfare i propri bisogni e quelli del figlio, tale genitore dovrà ricorrere all'aiuto sociale e

70 FF 2012 1533 segg.

71 FF 2012 1540.

72 07.419 Iniziativa parlamentare Hochreutener. «Base costituzionale per una politica familiare esaustiva». www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4904/381983/d_s_4904_381983_382162.htm