Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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persone bisognose che soggiornano in Svizzera e regola il rimborso delle spese di assistenza tra i Cantoni.

Ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LAS (Regolamento dei conti) «i coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall’aspetto contabile, come un solo caso assistenziale». Il domicilio assistenziale è invece disciplinato all'articolo 7 LAS secondo cui il domicilio del minorenne è quello dei suoi genitori o del genitore che esercita l'autorità parentale. Questa dichiarazione copre non solo la norma (genitori che vivono insieme ed esercitano congiuntamente l'autorità parentale) ma anche i casi in cui l'autorità parentale è assunta da un solo genitore in applicazione della legge o di una decisione giudiziaria (madri nubili, vedovi, divorziati che si assumono da soli l'educazione dei figli, ecc.). Il criterio della comunione domestica con il figlio si applica solo se i genitori che esercitano l'autorità parentale non hanno domicilio comune giusta il diritto civile e il minorenne vive con uno di loro (art. 7 cpv. 2 LAS)74.

Visto che l'obiettivo del presente progetto legislativo è di rinforzare il diritto di mantenimento del figlio e di rendere i due genitori parimenti responsabili di questo compito, occorre modificare l'articolo 7 LAS in modo da riconoscere al minorenne un domicilio assistenziale indipendente da quello dei genitori qualora non vi sia o non vi sia più comunione domestica. Il figlio va quindi considerato un’unità assistita indipendente.

In virtù di questa modifica, l'autorità di aiuto sociale competente può aprire un fascicolo concernente il figlio, separato da quello del genitore con cui vive, in modo da distinguere chiaramente il budget a lui destinato da quello per il genitore e le prestazioni a lui versate a titolo personale da quelle di cui beneficia il genitore. In questo modo il genitore che esercita la custodia non sarà più obbligato a rimborsare le prestazioni di aiuto sociale ricevute per il figlio. L'obbligo di rimborso a suo carico sarà limitato alle prestazioni che ha percepito per se stesso.

Il figlio non può essere tenuto al rimborso delle prestazioni a lui accordate. Un tale obbligo sarebbe in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo e in particolare con l'articolo 27 (diritto ad un livello di vita sufficiente).

Il rimborso delle prestazioni versate al figlio potrà, eventualmente, essere richiesto al genitore debitore. L'apertura di un fascicolo separato per il figlio consente all'ente pubblico di tenere debitamente conto dei crediti che il figlio ha nei confronti del genitore debitore degli alimenti. Nei casi di ammanco, l'AP CC riconosce infatti all'ente pubblico il diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni di aiuto sociale versate al figlio se la situazione patrimoniale del genitore è migliorata in modo straordinario dalla decisione sul contributo o il contratto di mantenimento, ad esempio in seguito ad un'eredità o una vincita al lotto (cfr. art. 286a° cpv. 2 AP CC).

1.5.3.3 Diritto del figlio alla corresponsione dell'ammanco se la situazione del genitore debitore migliora in modo straordinario

Secondo il diritto vigente, se la situazione del genitore debitore migliora notevolmente il figlio può chiedere che il contributo di mantenimento sia modificato per il futuro (art. 286 cpv. 2 CC).

Il figlio non può invece far valere alcun diritto retroattivamente, e questo anche se, al momento della decisione sul contributo alimentare, non è stato possibile garantire il suo

74 Messaggio del 22 novembre 1989 concernente la revisione della legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (FF 1990 I 46, in particolare pag. 58).