Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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debito mantenimento per non intaccare il minimo vitale del genitore debitore e le risorse di quest'ultimo sono da allora migliorate in modo straordinario (p. es. a seguito di un'eredità, di una vincita al lotto o di un aumento molto considerevole dei suoi redditi). Questa situazione è ingiusta nei confronti del figlio che non solo non ha avuto la possibilità di beneficiare del debito mantenimento ma non può nemmeno beneficiare della migliorata situazione finanziaria del genitore debitore.

Per questo motivo, l'AP CC prevede di introdurre una nuova disposizione secondo la quale, se il contratto o la decisione sul contributo di mantenimento constata che non è stato possibile fissare un contributo tale da garantire il debito mantenimento del figlio e, successivamente, la situazione del debitore migliora in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per il suo debito mantenimento (ammanco). Per evitare un onere eccessivo a carico del genitore responsabile, questo diritto è stato sottoposto ad un limite temporale. Il figlio può infatti chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per il suo debito mantenimento per i cinque anni precedenti il miglioramento della situazione patrimoniale del genitore debitore (art. 286a cpv. 1 AP CC). Questa pretesa passa all'ente pubblico, a concorrenza degli importi versati, se l'ente si è assunto il mantenimento del figlio (art. 286a cpv. 2 AP CC).

Pertanto l'ente pubblico, che ha versato anticipi o prestazioni di aiuto sociale per garantire il mantenimento del figlio fissato in un titolo esecutivo sul contributo di mantenimento (contratto o decisione), può far valere i pertinenti «diritti di esecuzione» (cfr. art. 289 cpv. 2 CC), in particolare la diffida ai debitori (art. 291 CC) e le garanzie (art. 292 CC). Questa possibilità è già prevista dal diritto vigente. L'AP CC estende i diritti dell'ente pubblico. Per le prestazioni di aiuto sociale versate al figlio a seguito dell'impossibilità dell'obbligato di provvedere al debito mantenimento, l'ente pubblico può infatti anche chiedere il rimborso delle somme versate, se la situazione dell'obbligato migliora in modo straordinario.

Affinché il figlio possa far valere il diritto previsto all'articolo 286a AP CC, il contratto o la decisione sul contributo di mantenimento devono necessariamente contenere determinati elementi.

Di fronte ad una domanda di modifica della decisione sul contributo di mantenimento dovuto al figlio (art. 286 CC) o ad una domanda basata sull'articolo 286a AP CC, il giudice deve infatti conoscere gli elementi essenziali sui quali si basa la decisione, in particolare il reddito e la sostanza di ciascun genitore (e del figlio) presi in considerazione per il calcolo del contributo e, nel caso di ammanco, dell’importo che sarebbe stato necessario per garantire il debito mantenimento di ciascun figlio. Lo stesso vale per l’adeguamento di un contributo fissato nel contratto di mantenimento ai sensi dell’articolo 287 CC.

Per questo motivo l'AP propone di introdurre nel CPC una norma analoga all’articolo 282 CPC che si riferisca però esclusivamente al contributo di mantenimento destinato al figlio e si applichi nel quadro sia di una procedura di diritto matrimoniale sia di una procedura che concerne esclusivamente il mantenimento del figlio.

1.6 Diritto comparato e rapporti con il diritto internazionale

1.6.1 Diritto comparato

In generale si può affermare che il calcolo del contributo di mantenimento per il figlio tiene conto in egual misura sia dei bisogni del figlio stesso sia della disponibilità economica del genitore tenuto a versare il contributo. Tuttavia, i metodi utilizzati per fissare l’importo variano molto: alcuni lasciano completa libertà al giudice, mentre altri cercano di garantire