Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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La Convenzione del 18 dicembre 197975 sull’eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) obbliga gli Stati parti a prendere tutte le misure adeguate per realizzare la parità, di diritto e di fatto, tra l’uomo e la donna. Nelle raccomandazioni che ha presentato nel 2009, il Comitato CEDEF76 esorta la Svizzera a impegnarsi di più per eliminare le disparità di genere e quelle economiche sopraggiunte dopo il divorzio. In parte si tratta di obiettivi perseguiti anche dall’avamprogetto. Invece di introdurre il principio della ripartizione dell'ammanco al momento di stabilire il contributo di mantenimento, cosa che non produrrebbe il miglioramento auspicato, l’avamprogetto propone una serie di modifiche precise delle leggi pertinenti, in modo tale da ridurre, giustamente, gli effetti iniqui di un divorzio o di una separazione nei casi di ammanco.

1.6.3 Diritto internazionale privato

Vista la crescente mobilità della società odierna, la questione legata al mantenimento del figlio si colloca sempre più spesso in un contesto internazionale. Può accadere ad esempio che le due parti, il figlio e il genitore debitore, non vivano nello stesso Paese.

Una volta stabilita la sua competenza territoriale, sulla base della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 200777 (CLug) o dell’articolo 79 della legge federale del 18 dicembre 198778 sul diritto internazionale privato (LDIP), il giudice svizzero, cui è stata affidata un’azione di mantenimento, deve determinare il diritto applicabile all’obbligo di mantenimento tra genitori e figlio.

L'articolo 83 capoverso 1 LDIP rinvia esplicitamente alla Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 197379 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari che disciplina soltanto i conflitti di legge in materia d’obbligazioni alimentari (art. 2 cpv. 1). Secondo questa convenzione è la legge applicabile all’obbligazione alimentare che determina segnatamente «1. se, in quale misura e a chi il creditore può chiedere gli alimenti; 2. chi è ammesso a proporre l’azione alimentare e quali sono i termini per proporla; 3. i limiti dell’obbligazione del debitore, qualora l’istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore domandi il rimborso della sua prestazione» (art. 10). L'articolo 11 della convenzione precisa infine che «L’applicazione della legge designata dalla convenzione può essere omessa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico. Tuttavia, anche se la legge applicabile dispone altrimenti, nella determinazione dell’ammontare della prestazione alimentare deve essere tenuto conto dei bisogni del creditore e delle risorse del debitore». L’avamprogetto soddisfa tale esigenza.

75RS 0.108.

76Cfr. n. 41-42 delle Raccomandazioni del Comitato CEDAW. Il documento è consultabile sul sito

dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) alla rubrica «Diritto internazionale» (http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00070/index.html?lang=it).

77RS 0.275.12. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; cfr. in particolare l’art. 5 n. 2.

78RS 291. Applicabile in via sussidiaria, in assenza di un trattato internazionale (cfr. art. 1 cpv. 2,

LDIP), come nel caso, ad esempio, nei confronti degli Stati Uniti.

79 RS 0.211.213.01.