Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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risorse finanziarie sufficienti, egli e il figlio potrebbero essere costretti a rivolgersi all’aiuto sociale. In questo caso, il genitore creditore contrae un debito personale che dovrà rifondere, se il diritto cantonale in materia di aiuto sociale lo prevede, quando la sua situazione finanziaria migliorerà. In virtù dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 328 CC, non è inoltre escluso che i suoi parenti stretti siano chiamati a partecipare al rimborso delle prestazioni percepite. Viceversa, il genitore debitore può conservare il minimo vitale senza che, né lui né i suoi parenti stretti, corrano il rischio di dover rimborsare le prestazioni di aiuto sociale percepite dal figlio e dall’altro genitore a causa delle condizioni finanziarie insufficienti venutesi a creare dopo la separazione o il divorzio.

Attualmente, solo l’articolo 129 capoverso 3 CC in combinato disposto con l’articolo 282 capoverso 1 lett. c CPC21 offre la possibilità di tener conto di una situazione finanziaria insufficiente al momento del divorzio. La disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, avrebbe dovuto mitigare l’ammanco in cui versa il genitore creditore, ma nella prassi la sua efficacia si è rivelata piuttosto minima.

Un’ampia parte della dottrina, critica verso la giurisprudenza che protegge il minimo vitale del debitore degli alimenti al momento di fissare i contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia, propone di ripartire l'ammanco (Mankoteilung)22. Visto che durante il matrimonio i genitori si accordano «sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole» (art. 163 cpv. 2 CC), non è giusto che, in caso di separazione o di divorzio, solamente uno di loro debba sopportare gli svantaggi economici di tale scelta.

Infine, alcuni autori sottolineano il carattere inconsueto della prassi secondo cui il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo limiti l’obbligo di mantenimento a carico del genitore debitore. Infatti, il diritto privato svizzero non fa dipendere dal minimo vitale del debitore la validità o l’estensione dell’obbligo assunto, a condizione che tale obbligo (art. 20 del Codice delle obbligazioni, CO; RS 220) non sia impossibile o contrario alle legge od ai buoni costumi, non sia chiaramente sproporzionato alla controprestazione dell’altra parte (art. 21 CO) o costituisca un impegno eccessivo (art. 27 CC). In linea generale, soltanto al momento

e il suo minimo vitale ammonta a 2800 franchi. L’importo che può versare come contributo di mantenimento non può superare i 2500 franchi. La madre non ha alcun reddito e anche il suo minimo vitale è di 2800 franchi. Visto che si occupa dei figli, ha diritto a un contributo di mantenimento secondo l’art. 125 cpv. 2 n. 6 CC. Il debito mantenimento dei tre figli ammonta a 3000 franchi. Il giudice fissa il contributo di mantenimento per i figli a 1500 franchi e quello per la madre a 1000 franchi. L'ammanco di 3300 franchi (totale dei redditi: 5300 franchi; totale dei bisogni 8600 franchi) è completamente a carico della madre.

21 Art. 129 cpv. 3 CC (Modifica mediante sentenza): «Entro un termine di cinque anni dal divorzio l’avente diritto può esistere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell’obbligato sia nel frattempo migliorata». Art. 282 cpv. 1 lett. c CPC (Contributi di mantenimento): «La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare […] quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita».

22 Cfr. nota 26.