Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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suggerimenti su come reagire nel caso in cui un minore subisca violenza o eserciti violenza sugli altri.
Anche altre iniziative e programmi54 citati in precedenza contribuiscono a tenere informato un ampio pubblico.
Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per prevenire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati oggetto della Convenzione.
All’occorrenza è possibile punire tali azioni tipiche quali istigazione al reato. Inoltre entra in linea di conto l’applicazione dell’articolo 259 CP, secondo il quale è punito chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine (cpv. 1) o un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose (cpv. 2).
Sono pertanto adempiti i requisiti di cui all’articolo 8 della Convenzione.
Tuttavia le campagne di sensibilizzazione per essere ancor più efficaci andrebbero effettuate con regolarità e ad ampio raggio. Ciò richiede pertinenti mezzi finanziari che andranno pianificati e preventivati.
2.2.7 Art. 9 Coinvolgimento dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile
Conformemente al paragrafo 1 ogni Stato aderente incoraggia i minori a prendere parte, in maniera adeguata alle loro capacità evolutive, allo sviluppo e all’implementazione di politiche, programmi o altre iniziative contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.
In generale, nel nostro Paese i bambini e gli adolescenti dispongono di svariate possibilità di partecipare e di esprimere le loro opinioni.
Esiste ad esempio una Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani55, che funge da anello di congiunzione tra oltre 40 parlamenti giovanili comunali, regionali e cantonali delle varie regioni linguistiche e rappresenta gli interessi dei giovani su scala nazionale.
Esistono poi commissioni o consigli dei giovani a livello comunale o regionale, nonché parlamenti dei bambini o dei giovani che possono presentare mozioni alle assemblee comunali o approvare i preventivi di determinati progetti (ad es. fino a un massimo di 20 000 franchi all’anno). Tuttavia, la codecisione o la codeterminazione non costituiscono la regola e la partecipazione si esaurisce sovente nel chiedere il parere dei bambini e degli adolescenti. La legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche56 concretizza la partecipazione dei giovani concedendo alle organizzazioni giovanili il diritto di essere consultate prima che vengano emanate le disposizioni esecutive di tale legge.
Attualmente la legge sulle attività giovanili del 1989 è sottoposta a revisione totale. Il messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extra-
54 Cfr. in merito le spiegazioni in merito all’art. 4 segg. della Convenzione.
55 www.dsj.ch.
56 Legge sulle attività giovanili, LAG; RS 446.1.