Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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Nel 2008 l’Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) si è dotata di una «iniziativa di settore per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società», firmata dalle quattro principali aziende di telecomunicazione59.
Ogni Stato aderente incoraggia i media a fornire appropriate informazioni su tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali, nel rispetto dell’indipendenza dei media e della libertà di stampa (par. 3).
L’articolo 17 Cost. garantisce la libertà della stampa, della radio e della televisione .
Nell’attuare il loro mandato di prestazione, le emittenti di programmi radiofonici e televisivi devono rispettare i diritti fondamentali e la dignità umana, evitare di ledere la morale pubblica e informare correttamente (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV60). Inoltre le emittenti non devono trasmettere programmi nocivi per la gioventù (art. 5 LRTV). Nel caso di informazioni inappropriate sul tema dell’abuso sessuale di minori nel corso di una trasmissione svizzera è possibile adire l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). L’Amministrazione federale e le autorità cantonali competenti pubblicano regolarmente comunicati stampa sulle proprie attività, nelle quali rientra pure parte la lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all’articolo 9 della Convenzione61.
2.3 Capitolo III Autorità specializzate e organismi di coordinamento
2.3.1 Art. 10 Misure nazionali di coordinamento e cooperazione
Ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento tra le varie autorità competenti (educazione, sanità, servizi sociali, giustizia e polizia; par. 1). Deve inoltre costituire istituzioni nazionali o locali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti dei minori, dotandole di specifiche risorse e responsabilità, e predisporre meccanismi per la raccolta di dati o punti di contatto per analizzare il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuali dei minori (par. 2). Ogni Stato aderente promuove poi la cooperazione tra le istituzioni competenti, la società civile e il settore privato per prevenire e contrastare più efficacemente lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori (par. 3).
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
L’UFAS provvede, su scala federale, al coordinamento e all'informazione in materia di protezione e di diritti dell'infanzia, coordinando in particolare vari programmi62, sostenendo con mandato di prestazione la «Rete svizzera diritti del bambino», rag-
59 http://asut.ch/files/pdf707.pdf?4371.
60 RS 784.40
61 Visti i molteplici progetti e misure citati, la Svizzera adempie il requisito di cui all’art. 9 par. 4 della Convenzione, secondo il quale ogni Stato aderente incoraggia il finanziamento, anche istituendo fondi, di progetti e programmi realizzati dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuali.
62 Cfr. supra art. 6 (n. 2.2.4).