Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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Contro la violenza domestica esiste una Conferenza dei servizi cantonali d’intervento (Konferenz der kantonalen Interventionsstellen; KIFS) per la Svizzera tedesca nonché una Conferenza latina contro la violenza domestica72. Ne fanno parte i servizi cantonali d’intervento, i progetti e i servizi contro la violenza domestica in Svizzera. I servizi d’intervento si contraddistinguono per i gruppi di lavoro pluridisciplinari e pluristituzionali o le cosiddette «tavole rotonde», in occasione delle quali i rappresentanti della polizia, della giustizia, dell’aiuto alle vittime e di altri servizi specifici sviluppano e attuano nuovi approcci in materia di violenza domestica.

L’articolo 317 CC impone ai Cantoni di assicurare con appropriate prescrizioni la cooperazione fra autorità e uffici nel campo della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti e in genere dell’aiuto alla gioventù. A tal fine alcuni Cantoni73 hanno istituito o designato appositi uffici di coordinamento o commissioni, in seno alle quali cooperano i rappresentanti del settore tutorio, della psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale, degli ospedali pediatrici, del sostegno psicologico scolastico, di uffici specializzati in materia di protezione dei bambini, della giustizia e di differenti dipartimenti cantonali.

Raccolta di dati e analisi

La statistica criminale di polizia dell’Ufficio federale della statistica (UFS) contiene pertinenti informazioni statistiche sugli atti sessuali con fanciulli, le vittime minorenni e gli autori di reati violenti. La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) effettua analisi ed elabora progetti in materia.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all’articolo 10 della Convenzione.

2.4 Capitolo IV Misure di protezione e aiuto alle vittime

2.4.1 Articolo 11 Principi

Ogni Stato aderente appronta programmi sociali efficaci e strutture multidisciplinari per fornire il necessario supporto alle vittime (par. 1). Nel diritto svizzero la vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio, dove riceveranno l’assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica di cui necessitano74.

Inoltre ogni Stato aderente garantisce che alla vittima, che si ha ragione di presumere minorenne, siano accordate le misure di protezione e l’assistenza previste per i bambini in attesa di verificare e accertare la sua età (par. 2). Nel caso in cui l’età della vittima sia incerta e vi è motivo di ritenere che sia minorenne, è prassi usuale in Svizzera considerarla tale fino a prova del contrario. Del resto si rinvia a quanto illustrato in merito all’articolo 34 della Convenzione (n. 2.7.5).

I requisiti di cui all’articolo 11 della Convenzione sono pertanto adempiti.

72 www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/00095/index.html?lang=it.

73 Ad es. ZH, BE, BL GR, AG e VS, stato: luglio 2010. Informazioni specifiche in merito a tali servizi sono disponibili in rete sui siti delle pertinenti autorità cantonali.

74 Cfr. pure n. 2.4.3 e 2.4.4.