Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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2.4.2 Articolo 12 Denuncia di un sospetto di sfruttamento o abuso sessuali

Il paragrafo 1 impone a ogni Stato aderente di impegnarsi per garantire che le norme nazionali sulla confidenzialità non impediscano ai professionisti operanti a contatto con i minori di sporgere denuncia se hanno ragionevoli motivi per ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali. Inoltre il paragrafo 2 prevede di incoraggiare chiunque sappia o sospetti in buona fede che sia accaduto un episodio di sfruttamento o abuso sessuali a riferire tali fatti alle autorità competenti.

Secondo l’articolo 364 CP, se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto di avvisarne le autorità tutorie. L’articolo 75 capoverso 3 CPP prevede inoltre che, se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni, le autorità competenti accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, esse ne informano senza indugio le autorità tutorie.

Chi lavora per un consultorio ai sensi della LAV è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto. Tuttavia, se l’integrità fisica, psichica o sessuale di una minore è seriamente minacciata, il consultorio può informare l’autorità tutoria o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale (art. 11 LAV).

Quanto chiesto dal paragrafo 2 può essere attuato lanciando campagne di sensibilizzazione.

I requisiti di cui all’articolo 12 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.4.3 Art. 13 Servizi di consulenza

Conformemente all’articolo 13 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per incoraggiare e sostenere la creazione di servizi d’informazione telefonici oppure online.

I Cantoni provvedono affinché i consultori (art. 9 segg. LAV) siano a disposizione delle vittime ai sensi della LAV e dei loro congiunti (art. 1 LAV). I consultori consigliano la vittima e i suoi familiari aiutandoli a far valere i loro diritti. I Cantoni devono tenere conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime. Sono stati creati taluni consultori specializzati75. Alcuni Cantoni hanno affidato compiti di aiuto alle vittime al Telefono amico, raggiungibile 24 ore su 24. Gli interessati possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 15 LAV). L’aiuto fornito dai consultori è gratuito per la vittima e i suoi congiunti (art. 5 LAV). La vittima sentita dalla polizia o dal pubblico ministero viene resa attenta all’esistenza dei consultori per le vittime di reati (art. 8 LAV e 305 CPP). È possibile adire un consultorio indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato (art. 15 LAV).

La Confederazione e alcuni Cantoni versano contributi al numero d’emergenza ufficiale gratuito per bambini e giovani76, che offre una consulenza professionale in tutta la Svizzera, sette giorni su sette, 24 ore su 24, per telefono, SMS e Internet. Pro

75 L’elenco dei consultori figura all’indirizzo www.sodk.ch.

76 Il numero 147 della Fondazione Pro Juventute.