Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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Juventute gestisce inoltre un repertorio informatizzato dei servizi e dei consultori per la protezione dell’infanzia in Svizzera.
I bambini e i giovani che vivono problemi di violenza o di abuso sessuale possono trovare sostegno e informazioni valide agli indirizzi www.ciao.ch e www.tschau.ch e al numero 147 citato in precedenza.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all’articolo 13 della Convenzione.
2.4.4 Art. 14 Assistenza alle vittime
Gli Stati aderenti adottano le misure necessarie per assistere le vittime nel processo di guarigione fisico e psico-sociale (par. 1) e per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni o parti della società civile (par. 2).
All’occorrenza i consultori per le vittime di reati forniscono aiuto (art. 9 segg. LAV), anche per il tramite di terzi. L’aiuto di carattere medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico può essere immediato o a lungo termine ed è fornito a titolo sussidiario (art. 4 LAV). Prevalgono pertanto le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o le misure in materia di protezione dei minori. Inoltre la legge prevede l’indennizzo statale e la riparazione morale. Nel presente contesto vanno pure menzionati i servizi cantonali competenti perla protezione dei minori, quali gli uffici della gioventù, i servizi preposti alla salute e alla protezione della gioventù, gli uffici di tutela, i servizi medico-pedagogici e di psichiatria infantile nonché gli ospedali pediatrici.
Le organizzazioni non governative (ONG), essenziali in materia di diritti e di protezione dell’infanzia, costituiscono dei partner indispensabili per i vari servizi istituzionali. L’UFAS svolge le proprie attività collaborando con le principali ONG attive nella politica dell’infanzia, dei giovani e della famiglia.
Quando persone responsabili dei minori sono coinvolte nell’abuso o lo sfruttamento sessuali di tali minori, le procedure d’intervento devono includere la possibilità di allontanare il presunto reo o di rimuovere la vittima dal suo contesto famigliare (par. 3).
L’articolo 28b CC contempla varie misure di protezione in caso di lesioni della personalità dovute a violenza, minacce o insidie. Il giudice può ad esempio vietare all’autore di avvicinarsi alla vittima o di accedere a un perimetro determinato attorno all’abitazione della vittima (divieto di avvicinarsi). Il divieto può anche includere il trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri (divieto di frequentare determinati luoghi). La norma prevede inoltre il divieto di mettersi in contatto con la vittima, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica. Tali provvedimenti si possono applicare nell’ambito della procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. b CPC77), e all’occorrenza il giudice può anche ordinarli a titolo cautelare (art. 261 segg. CPC).
77 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19.12.2008, Codice di procedura civile, CPC; RS 272.