Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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Alcune legislazioni cantonali in materia di polizia78 prevedono basi legali che, in caso di violenza domestica, consentono di allontanare temporaneamente la persona violenta dall’abitazione.

Inoltre il Codice civile contempla molteplici misure di protezione dei minori (art. 307 segg. CC). In particolare, l’autorità tutoria può togliere il figlio alla custodia dei genitori o dei terzi presso i quali si trova e collocarlo convenientemente (art. 310 CC). Attualmente la procedura è ancora retta dal diritto cantonale. Una volta entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, il 1° gennaio 2013, le misure cautelari in materia di protezione dei minori saranno disciplinate sul piano federale (art. 314 in combinato disposto con l’art. 445 CC).

Secondo il paragrafo 4 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicurare che le persone vicine alle vittime possano beneficiare, per quanto opportuno, di assistenza terapeutica, in particolare psicologica. Le prestazioni previste dalla LAV possono essere fornite anche ai congiunti della vittima (art. 1 LAV).

I requisiti della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5 Capitolo V Programmi e misure d’intervento

2.5.1 Art. 15 Principi

Ogni Stato aderente promuove misure o programmi di intervento efficaci per le persone imputate o condannate per i reati previsti nella Convenzione, con l’obiettivo di prevenire e minimizzare il rischio di recidive dei crimini sessuali a danno di minori (par. 1).

Compete alla Confederazione legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale. L’organizzazione dei tribunali, l’amministrazione della giustizia in materia penale e l’esecuzione delle pene e delle misure competono invece ai Cantoni, a meno che la legge non disponga altrimenti. La Confederazione può emanare disposizioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure e sostenere i Cantoni con sussidi di costruzione e contributi per migliorare l’esecuzione delle pene e delle misure nonché gli istituti educativi per bambini, adolescenti e giovani adulti79.

L’esecuzione della pena forgia la condotta sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere senza delinquere; il piano di esecuzione indica in particolare gli aiuti offerti (art. 75 cpv. 1 e 3 CP). I servizi cantonali (cliniche psichiatriche, ambulatori, istituzioni che si occupano dell’esecuzione delle pene e delle misure) offrono un’ampia gamma di programmi d’intervento. Vi si aggiungono i programmi di privati (psicologi, psichiatri, istituti), in linea di principio accessibili anche agli autori in detenzione preventiva.

Ogni Stato aderente prevede e promuove lo sviluppo di partenariati o di altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare tra i servizi di assistenza sanitaria, i servizi sociali, le autorità giuridiche e altri organismi responsabili di seguire le persone incriminate o condannate per i reati previsti dalla Convenzione (par. 2). L’articolo 93 CP disciplina i compiti dell’assistenza riabilitativa, intesa a

78 Ad es. nei Cantoni SG, AG, BL, SO, ZH, BE.

79 Art. 123 Cost.