Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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plicazione del diritto penale materiale, di attuare il principio dell’uguaglianza giuridica e di evitare l’arbitrio nell’amministrazione della giustizia penale. L’eventuale incertezza sull’età reale della vittima non ostacola l’avvio di un’inchiesta penale.

L’articolo 368 capoverso 1 CC garantisce che è posto sotto tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale. In base all’articolo 368 capoverso 2 CC, le autorità inquirenti e quelle amministrative sono tenute a notificare immediatamente casi simili all’autorità tutoria. Questa nomina un tutore o un curatore incaricato di rappresentare il minore in tutti i suoi atti civili o di far svolgere tutti gli ulteriori accertamenti per il ricongiungimento con la famiglia. Il benessere del minore è sempre prioritario. In alcuni Cantoni esistono strutture speciali per sistemare e assistere i minori non accompagnati. È prassi comune in Svizzera considerare minorenne, fino a prova contraria, una vittima di cui si ignora l’età se vi è motivo di crederla tale149.

Il diritto svizzero adempie pertanto gli obblighi derivanti dall’articolo 34 della Convenzione.

2.7.6 Art. 35 Audizione del minore

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di adottare una serie di misure per l’audizione dei minori affinché, ad esempio, siano effettuate senza ingiustificato ritardo (lett. a), si svolgano all’interno di locali adeguati (lett. b), siano effettuate da funzionari appositamente formati (lett. c) e, se possibile, sempre dalle stesse persone (lett. d) e che il numero di audizioni sia per quanto possibile limitato allo stretto necessario (lett. e) e il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentate legale o da un adulto di sua scelta (lett. f). I requisiti di tale disposizione coincidono con le regole previste dal Codice di procedura penale in materia di interrogatorio delle vittime minorenni ai sensi dell’articolo 154 CPP.

Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicurare che l’audizione della vittima o, all’occorrenza, di un minore testimone dei fatti possa essere videoregistrata e che tale registrazione possa essere ammessa come prova nel procedimento penale. Per le vittime che al momento dell’audizione o del confronto non hanno ancora compiuto 18 anni, l’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP prevede che, se non si procede a un confronto, l’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo qualora appaia che l’audizione o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. Le parti, che generalmente non si trovano nel locale in cui si svolge l’audizione, esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga (art. 154 cpv. 4 lett. e CPP). Un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minore lo chiede espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP).

In caso di incertezza sull’età reale della vittima e se vi è motivo di ritenere che sia minorenne, il paragrafo 3 impone di applicare le misure previste ai capoversi 1 e 2

149 Nei procedimenti penali, quando è difficile o impossibile determinare l’età in sede di accertamento dei fatti, ci si fonda sull’età indicata dalla vittima, in applicazione analoga del principio «in dubio pro reo».