Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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mento e agli abusi sessuali a danno dei minori va intensificato per difenderli in via generale da questo tipo di sfruttamento. Imperniata sui diritti e la protezione delle vittime minorenni, la Convenzione era destinata sin dall’inizio a completare gli strumenti internazionali esistenti per combattere la prostituzione minorile e la pedopornografia3.
La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire condotte tradizionalmente illecite, quali in particolare l’abuso sessuale di minori (art. 18), la prostituzione minorile (art. 19), la pedopornografia (art. 20) nonché il reclutamento e la coazione di un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici (art. 21). Nel contempo tiene anche conto delle nuove tecnologie e fattispecie commissive di reati sessuali, in particolare in Internet. Di conseguenza va punito anche il cosiddetto «grooming»4 (art. 23). Gli Stati aderenti dovranno inoltre adottare le misure necessarie per assicurare che la giurisdizione su un proprio cittadino non dipenda dalla punibilità degli atti in questione nel luogo in cui sono stati commessi (art. 25 par. 4). Scopo di tale disposizione è la lotta efficace contro il turismo sessuale a danno dei minori. Un altro punto focale della Convenzione è costituito dalle misure a prevenzione dei reati sessuali su fanciulli (art. 4 9, 15 17). Gli Stati aderenti dovranno dunque predisporre programmi di prevenzione e d’intervento destinati agli autori di reati sessuali e adottare misure speciali per il reclutamento e la formazione di persone operanti a stretto contatto con i bambini. La Convenzione contempla altresì disposizioni a tutela delle vittime (art. 11 14), che obbligano gli Stati aderenti a prevedere programmi di assistenza alle vittime, a incoraggiare la segnalazione di presunti episodi di sfruttamento o di abusi sessuali e ad allestire di servizi di aiuto telefonico e online per minori. Le norme procedurali penali (art. 30 36) consentono inoltre di proteggere le vittime minorenni in sede processuale, ad esempio non svelandone l’identità e preservandone la sfera privata. Infine la Convenzione disciplina la cooperazione internazionale (art. 38) e contempla un meccanismo di monitoraggio (art. 39 41).
1.3 Valutazione della Convenzione
La Convenzione si contraddistingue per il suo approccio unitario e globale nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno di bambini e adolescenti. Lo scopo primario è di proteggere questa cerchia dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e dalla caduta nella prostituzione e di perfezionare il perseguimento della pedopornografia e della pornografia giovanile. L’obiettivo della Convenzione, ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di criminalità adottando standard comuni in tutti gli Stati europei e intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati aderenti, è anche nell’interesse della Svizzera.
3 Ad es. Convenzione ONU del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107; Protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2; Convenzione europea del 23.11.2001 sulla cibercriminalità (STE 185).
4 Il termine «grooming» indica l’adescamento online; si ha ad es. quando un adulto «chatta» con un minore per proporgli atti sessuali punibili.