Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.3 Art. 3 Definizioni

Definizione di «bambino»

Per «bambino» ai sensi della presente Convenzione s’intende ogni persona minore di 18 anni (lett. a)8. Tale limite di età coincide con la maggiore età civile in Svizzera9. Il diritto penale in materia sessuale, invece, prevede una disciplina più differenziata. L’articolo 187 numero 1 del Codice penale (CP) fissa a 16 anni la maggiore età sessuale. Gli atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni sono sempre punibili, a meno che la differenza di età tra le persone coinvolte sia inferiore ai tre anni (art. 187 n. 1 e 2 CP). Ai bambini va garantito uno sviluppo indisturbato fino al momento in cui raggiungono la maturità necessaria per accedere in modo responsabile e consapevole alla sfera sessuale10. Varie fattispecie del diritto penale in materia sessuale si scostano tuttavia da tale maggiore età sessuale tutelando tutti i minorenni, vale a dire in particolare anche quelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Sono dunque puniti indipendentemente dalla maturità sessuale della vittima il promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e gli atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP) se la vittima non ha ancora compiuto i 18 anni. Va da sé che atti quali la coazione sessuale e la violenza carnale incorrono in sanzioni penali indipendentemente dall’età della vittima. Tuttavia, nella legislazione svizzera, un minore che ha raggiunto la maggiore età sessuale può prostituirsi e partecipare alla produzione di materiale pornografico a patto che vi acconsenta per libera scelta e con cognizione di causa. In tal caso si tratta di atti sessuali compiuti tra persone consenzienti sessualmente maggiorenni.

Riassumendo, per distinguere gli atti sessuali leciti da quelli illeciti non è soltanto rilevante la maggiore età sessuale (età protetta), ma anche il tipo di atto, la differenza di età tra le persone coinvolte nonché la volontarietà e la validità giuridica del consenso. A proposito va rilevato che un minore può essere sottoposto a pressioni, allettato o influenzato in altro modo per carpirne il consenso a una relazione sessuale.

L’approccio elvetico adempie dunque in ampia misura i requisiti della Convenzione, eccettuati taluni ambiti. È segnatamente il caso del ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro, da rendere punibile (cfr. in merito

n. 2.6.2.3).Va inoltre modificato il campo di applicazione personale dell’articolo 197 CP (pornografia) portandolo dagli attuali 16 a 18 anni (cfr. in merito n. 2.6.3).

Definizione di «sfruttamento e abusi sessuali di minore»

8 Cfr. anche la Convenzione dell’ONU del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107; il protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2; la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, STE 197, sottoscritta dalla Svizzera l’8.9.2008.

9 Art. 14 del Codice civile svizzero del 10.12.1907, CC; RS 210.

10 Messaggio del 26.6.1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro la vita e l’integrità della persona, il buon costume e la famiglia), FF 1985 II 956 (901).