Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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zioni necessarie alle persone coinvolte; la decisione sulle modalità compete ai singoli Stati14.

Premessa in merito alla competenza cantonale

Gli articoli 5 e 6 della Convenzione lasciano a ogni Stato aderente la facoltà di adottare misure legislative oppure misure di altro genere per garantire la protezione preventiva dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Per la Svizzera tale alternativa è importante alla luce della competenza cantonale in materia a ragione della struttura federalista del nostro Paese. I pertinenti progetti sono in parte finanziati dalla Confederazione, ragion per cui in tale ambito esistono normative diverse.

I Cantoni sono stati sentiti in vista della firma della Convenzione. Sono in particolare stati invitati a esprimersi sull’opportunità di firmare la Convenzione nonché sulle (eventuali) modifiche da apportare alle basi legali cantonali. I Cantoni hanno unanimemente approvato la firma della Convenzione dicendosi certi che, così facendo, la Svizzera lancia un segnale importante per una migliore protezione dei bambini e degli adolescenti contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Minima o nulla è stata invece ritenuta la necessità di modificare le legislazioni cantonali in materia qualora la Svizzera aderisse alla Convenzione. 11 Cantoni non ritengono necessari interventi legislativi cantonali. Gli altri giudicano minima la necessità di intervenire. Pochi punti sono stati ritenuti problematici dai Cantoni15.

Formazione

Vari Cantoni sono impegnati a ottimizzare la formazione continua degli operatori sul tema dei maltrattamenti e degli abusi sessuali. Nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti, ad esempio, le Alte scuole pedagogiche offrono corsi sulla protezione di bambini e adolescenti contro la violenza. Per sensibilizzare il corpo medico in merito ai maltrattamenti infantili e alla protezione dell’infanzia, nel marzo 2011 la Fondazione Svizzera per la Protezione dell’infanzia ha pubblicato un vademecum per il rilevamento precoce dei casi di maltrattamento, già distribuito a 20 000 medici. È in corso la preparazione di un altro vademecum, destinato agli specialisti della prima infanzia. Il sito dell’Associazione Svizzera per la Protezione dell’infanzia elenca i principali corsi, momenti formativi e manifestazioni in materia di protezione dell’infanzia in Svizzera16. Anche l’Osservatorio sui maltrattamenti all’infanzia dell’Università di Losanna annovera tra i propri obiettivi l’organizzazione di momenti formativi e informativi destinati agli ambienti universitari ed extra universitari nonché lo sviluppo di attività scientifiche e pedagogiche sul tema17. L’Istituto universitario Kurt Bösch (IUKB) in Vallese18 propone un ampio spettro di corsi (collaborazione tra l’Istituto internazionale dei diritti del bambino [IDE] dell’IUKB e l’Università di Friburgo) che consentono di perseguire vari

14 Cfr. n. 56 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

15 Cfr. in merito il rapporto sull’indagine conoscitiva disponibile in tedesco all’indirizzo www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/kriminalitaet/gesetzgebung/sexuelleausbeutu ng.html. Alcuni interpellati hanno ravvisato la necessità d’intervenire in merito all’art. 5 par. 3. Cfr. in merito infra le spiegazioni all’art. 5 par. 3 della Convenzione.

16 http://kinderschutz.ch/veranstaltungen_f/index.php (disponibile soltanto in tedesco e francese).

17 www.unil.ch/ome/page25551.html.

18 IUKB; www.iukb.ch/index.php?id=12.