Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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Per «sfruttamento e abusi sessuali di minore» s’intendono le fattispecie previste agli articoli 18-23 della Convenzione (lett. b).
Definizione di «vittima»
Per «vittima» s’intende ogni bambino sottoposto a sfruttamento o abusi sessuali (lett. c). Secondo l’articolo 1 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati11 e l’articolo 116 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200712, è vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. L’aiuto alle vittime e diritti particolari nel procedimento penale sono concessi soltanto se il reato ha pregiudicato l’integrità della vittima. Dal momento che la Convenzione resta silente sul tipo di lesione subita dalla vittima e sulle condizioni per accordare l’aiuto, si può supporre che gli Stati aderenti hanno la facoltà di legiferare liberamente in materia. Pertanto entrambi i testi normativi svizzeri sono compatibili con la Convenzione.
2.2 Capitolo II Misure preventive
2.2.1 In generale
Il capitolo sulle misure preventive a tutela dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è uno dei cardini della Convenzione. Durante la sua elaborazione è stato convenuto che, per contrastare efficacemente lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei minori, è indispensabile approntare programmi e strutture in grado di produrre effetto prima della commissione del reato. Segue dunque una sintesi delle misure che la Svizzera ha adottato in materia.
2.2.2 Art. 4 Principi
Secondo l‘articolo 4 ogni Stato aderente adotta misure legislative o di altro genere per prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuali dei minori e per proteggerli. La disposizione ha carattere programmatico e va inserita nel contesto delle disposizione specifiche illustrate qui di seguito.
2.2.3 Art. 5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione di persone operanti a contatto con bambini
Il paragrafo 1 obbliga ogni Stato aderente ad adottare le misure necessarie per accrescere la consapevolezza sulla protezione e sui diritti dei minori fra le persone a contatto regolare con bambini e adolescenti nei settori dell’educazione, della salute, della protezione dell’infanzia e della gioventù, della giustizia e del perseguimento penale nonché in ambito sportivo, culturale e ricreativo. Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente deve adottare le misure necessarie per assicurare che tali persone abbiano un’adeguata conoscenza in merito allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori, ai metodi per riconoscerli e alle possibilità di segnalare i casi sospetti13. La disposizione non chiede alcuna formazione specifica. L’idea è di fornire le informa-
11 Legge federale concernente l'aiuto alla vittime di reati, LAV; RS 312.5.
12 Codice di procedura penale, CPP; RS 312.
13 Art. 12 par. 2 della Convenzione.