Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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1.4 Rapporto con l’Unione europea

Riguardo alla compatibilità del diritto svizzero con quello comunitario, l’attuazione della Convenzione di Lanzarote non pone alcun problema. La decisione quadro dell’Unione europea5 verte sui medesimi temi la contemplati dalla Convenzione. Tra gli Stati aderenti vi sono già diversi Paesi membri dell’UE, mentre in altri l’attuazione è in corso.

2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il diritto svizzero

2.1 Capitolo I Obiettivi, principio di non discriminazione e definizioni

2.1.1 Art. 1 Obiettivi

L’articolo 1 illustra gli scopi di questo nuovo strumento, ossia prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali dei minori (par. 1 lett. a), tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali (par. 1 lett. b) e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta conto tali condotte (par. 1 lett. c). Per garantire l’effettiva implementazione delle disposizioni da parte degli Stati aderenti è istituito uno specifico meccanismo di monitoraggio (par. 2).

2.1.2 Art. 2 Principio di non discriminazione

L’articolo 2 introduce il principio di non discriminazione, che obbliga gli Stati aderenti a garantire l’attuazione della Convenzione senza che le vittime dello sfruttamento e degli abusi sessuali siano discriminate per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origini nazionali o sociali, appartenenza a una minoranza nazionale, situazione economica, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o altra condizione. La definizione di discriminazione equivale a quella prevista all’articolo 14 della Convenzione del 4 novembre

6 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) .

Anche il diritto svizzero sancisce il principio di non discriminazione. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

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del 18 aprile 1999 , nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

La Svizzera adempie quindi le condizioni dell’articolo 2.

5 Cfr. nota 2.

6 RS 0.101. Cfr. Rapporto esplicativo alla Convenzione, n. 41 segg. Il principio di non discriminazione figura anche in altri trattati internazionali, in particolare nella Carta dell’ONU (art. 1 par. 3) e nei Patti dell’ONU del 1966 sui diritti dell’uomo (art. 2 par. 2 e art. 3 Patto ONU I e art. 2 par. 1 Patto ONU II), e inoltre in altre Convenzioni di carattere universale, vertenti specificamente su determinati problemi di discriminazione.

7 Cost.; RS 101.