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Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine
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Legge federale Avamprogetto sugli stranieri (LStr) (Finanziamento di posti in carcerazione amministrativa, violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo e sistema d’informazione sui passeggeri; sistema API)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ….1,
decreta:
I
La legge del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni (concerne solo il tedesco e il francese).
Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione
1 La Confederazione può finanziare parzialmente la costruzione e la sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali di determinate dimensioni destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 19843 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
2La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. Questa somma è versata per:
a. richiedenti l’asilo;
b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;
c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento dell’UFM;
d. rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi4.
1FF 2012 xx
2 RS 142.20
3RS 341
4 RS 142.31
2012-xx xx