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Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine
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Legge federale sugli stranieri
Art. 92 Obbligo di diligenza
1Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
2Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza.
Art. 93 cpv. 1, 3 periodo introduttivo
1Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo devono assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l’entrata nello spazio Schengen.
3L’impresa di trasporto aereo che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:
Art. 94 (nuovo) Cooperazione con le autorità
1Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di un accordo tra l’impresa e l’UFM.
2Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o l’accordo può in particolare definire:
a. misure particolari dell’impresa di trasporto aereo per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;
b. l’introduzione di somme forfettarie a copertura delle spese al posto delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.
3Se si definiscono misure particolari di cui al capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o l’accordo può prevedere che un eventuale importo, a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1, sia ridotto al massimo della metà.
Art. 95 Altre imprese di trasporto
Il Consiglio federale può applicare ad altre imprese commerciali di trasporto gli articoli 92–94, 122a e 122c, se confini svizzeri terrestri, fluviali e lacustri diventano una frontiera esterna dello spazio Schengen. Tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 14 giugno 19855 di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).
5Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi
degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. GU L 239 del 22. 9.2000, pag. 19.
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