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Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine

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Legge federale sugli stranieri

Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1Per migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, l’UFM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare a esso o all’autorità competente per il controllo al confine i dati personali dei passeggeri e i dati sul volo. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

2La disposizione dell’obbligo di comunicazione comprende:

a. gli aeroporti o gli Stati di partenza;

b. le categorie di dati secondo il capoverso 3;

c. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

3L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

a. generalità (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);

b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, se l’impresa di trasporto aereo dispone di questi dati;

d. aeroporto di partenza del volo soggetto all’obbligo di comunicazione, nonché gli aeroporti d’imbarco e di scalo utilizzati durante il viaggio, se sono noti all’impresa di trasporto aereo;

e. aeroporto di destinazione in Svizzera;

f. numero di trasporto;

g. numero complessivo dei passeggeri sul volo in questione;

h. data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.

4Le imprese di trasporto aereo informano gli interessati conformemente all’articolo 18a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

5La disposizione o la revoca dell’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro le decisioni concernenti l’obbligo di comunicazione non hanno effetto sospensivo.

6Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati elencati al capoverso 3 per più di 24 ore se ne hanno bisogno come mezzi di prova. Li cancellano:

a. se si constata che l’UFM non avvierà alcuna procedura per violazione dell’obbligo di comunicazione e al più tardi due anni dopo la data del volo;

b. il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione dell’UFM emanata in applicazione dell’articolo 122b.

6 RS 235.1

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