Progetto
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine
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Legge federale sugli stranieri
4Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presunzione di violazione dell’obbligo di diligenza di cui al capoverso 2, segnatamente in presenza di situazioni di guerra o calamità naturali.
Art. 122b (nuovo) Violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte delle imprese
di trasporto aereo
1Le imprese di trasporto aereo violano l’obbligo di comunicazione se non trasmettono tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
1bisAlle imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo possono essere addebitati 4000 franchi per singolo volo per il quale è stato violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato ammonta a 12 000 franchi per volo.
2L’addebito di cui al capoverso 1bisnon è applicato se l’impresa di trasporto aereo dimostra:
a. che nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; oppure
b. di aver preso tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.
Art. 122c (nuovo) Disposizioni comuni per le sanzioni alle imprese di trasporto
aereo
1Gli articoli 122a e 122b sono applicati indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.
2La procedura relativa alle sanzioni deve essere avviata al più tardi due anni dopo il rifiuto d’entrata in seguito alla violazione dell’obbligo di diligenza o, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, al più tardi due anni dopo la data di trasmissione dei dati secondo l’articolo 104 capoverso 1.
3L’UFM è competente per sanzionare le infrazioni di cui agli articoli 122a e 122b. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.
Art. 126c (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del … della LStr
Le procedure per violazione dell’obbligo di diligenza e di comunicazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … della LStr sono portate avanti secondo il diritto anteriore.
II
Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
11 RS 172.021
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