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Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine
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Legge federale sugli stranieri
Art. 104a (nuovo) Sistema d’informazione sui passeggeri
1L’UFM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. L’API contiene i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 3.
2Per garantire che le imprese di trasporto aereo non violino l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, l’UFM può consultare nell’API i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 mediante una procedura di richiamo.
2bisPer migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata illegale e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità incaricate di effettuare il controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio Schengen possono consultare nell’API i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 3 mediante una procedura di richiamo.
3I dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), del sistema d’informazione Schengen (SIS), del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e della banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).
4I dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 comprese eventuali comunicazioni di riscontro con le banche dati di cui al capoverso 3 sono cancellati dopo la loro ricezione entro i termini di cui all’articolo 104 capoverso 6, purché non siano indispensabili per una procedura di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.
Art. 109b7 cpv. 2 lett. e, f (nuove) e 2bis(nuovo)
2Il sistema nazionale d’informazione sui visti contiene le seguenti categorie di dati:
e. dati riguardanti i richiedenti il visto ottenuti dal RIPOL in virtù dell’articolo 5 lettere b, d ed e dell’ordinanza del 15 ottobre 20088 sul sistema di ricerca informatizzato di polizia, nonché dall’ASF-SLTD;
f. dati riguardanti i richiedenti il visto ottenuti dal SIS II in virtù dell’articolo 7 lettere f e g dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20089, se vi è una segnalazione del SIS secondo l’articolo 96 CAS e sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1987/200610.
2bisIl sistema contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.
7Nella versione dell’11 dicembre 2009 (RU 2010 2063).
8 RS 361.0
9 RS 362.0
10R (CE) GU L 381 del 26.12.2006, pag. 4.
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