Progetto
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine
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Legge federale sugli stranieri
Titolo prima dell’art. 115
Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Sezione 1: Disposizioni penali
Art. 120a–120c nonché 120e cpv. 2
Abrogati
Titolo prima dell’art. 121 (nuovo)
Sezione 2: Sanzioni amministrative
Art. 122, rubrica
Violazioni dei datori di lavoro
Art. 122a (nuovo) Violazioni dell’obbligo di diligenza da parte delle imprese di
trasporto aereo
1Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 possono essere addebitati fino a 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato ammonta a 16 000 franchi per passeggero.
2Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e alle quali è rifiutata l’entrata.
3Non vi è alcuna violazione dell’obbligo di diligenza se:
a. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile;
b. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero;
c. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare senza ombra di dubbio i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati;
d. l’impresa di trasporto aereo rende verosimile di essere stata costretta a trasportare una persona;
e. l’impresa di trasporto aereo dimostra di aver preso tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili e indispensabili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
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