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Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 9 pagine

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Legge federale sugli stranieri

Allegato (n. II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 giugno 199812 sull’asilo

Art. 92 cpv. 3bis(nuovo)

3bisNell’ambito dell’applicazione degli accordi di associazione alla normativa Dublino13, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.

2. Legge federale del 20 giugno 200314 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. k (nuova)

2Il sistema coadiuva l’UFM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

k. compiti di cui alla legge federale dell’8 ottobre 199915 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali.

Art. 9 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. j (nuove)

1L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

k. autorità competenti in materia di visti al fine di procedere all’esame delle domande di visto.

2L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o fatto trattare nel sistema d’informazione:

j. autorità competenti per i visti al fine di verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura di asilo.

3. Legge federale del 13 giugno 200816 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

12RS 142.31

13Questi accordi figurano all’allegato 1

14RS 142.51

15RS 823.20

16RS 361

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