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Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 8 pagine
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Nella formula s’intende per:
EAF = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).
EQCH = quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).
ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 58 cpv. 3
Abrogato
Art. 59 cpv. 1 lett.c ed e
1La Confederazione rimborsa le spese per:
c. il trasporto del bagaglio, fino all’importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per minore, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;
e. abrogata.
Art. 59a cpv. 2 bis(nuovo)
2bis2
L’UFM può versare alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStr che si dichiarano disposte a partire autonomamente un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio. L’importo è versato previo svolgimento di un colloquio sulla partenza secondo l’articolo 59ater.
Art. 59abisSpese di partenza (nuovo)
1L’UFM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l’articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall’aiuto al ritorno un importo massimo di 2000 franchi per le spese di partenza.
2Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare all’acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese.
3L’UFM decide in merito alla concessione dell’importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica: