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Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 8 pagine

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a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell’acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 un colloquio sulla partenza secondo l’articolo 59ater; e

b. che l’acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi; o

c. che la persona da trasferire ha rifiutato almeno un rimpatrio sotto scorta di polizia oppure è stata incarcerata in virtù degli articoli 75-78 LStr.

4L’importo per le spese di partenza non è cumulabile con l’importo per le spese di viaggio secondo l’articolo 59a capoverso 2bis.

5L’importo per le spese di partenza è versato dalla rappresentanza svizzera nel Paese d’origine o nel Paese terzo oppure dall’organizzazione internazionale incaricata dall’UFM.

Art. 59aterColloquio sulla partenza (nuovo)

1Durante il colloquio sulla partenza, le persone incarcerate in virtù degli articoli 75- 78 LStr3 sono informate sulle loro prospettive di ritorno e sulla possibilità di beneficiare dell’importo per le spese di viaggio o dell’importo per le spese di partenza.

2L’UFM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui sulla partenza.

Art. 68a Contributi federali per compiti supplementari

1L’UFM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l’esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all’articolo 66.

2Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l’esecuzione di sondaggi specifici e di attività informative nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.

3L’esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra l’UFM e i Cantoni o terzi.

4I Cantoni o terzi possono sottoporre all’UFM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. L’UFM si esprime in merito all’utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.

Art. 74 cpv. 4 e 5

4L’aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione, l’UFM può aumentare l’aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.

3 RS 142.20