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Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 8 pagine
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Art. 24 cpv. 1 (frase introduttiva) e cpv. 4 (frase introduttiva)
1La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali mensili per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:
4La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile anche dopo il rilascio del permesso di domicilio, ma al massimo fino all’indipendenza economica, per rifugiati beneficiari dell’aiuto sociale che:
Art. 26 cpv. 1 e 5
1La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile per ogni beneficiario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1 507,83 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2008).
5La quota parte per le spese di locazione è di 320,87 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 845,92 franchi e quella per le spese di assistenza e amministrative è di 275,27 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2008). L’UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 27
1L’importo totale (B) dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati dell’UFM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente:
B = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale mensile per Cantone (franchi).
2Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:
SP = P - BETF
Nella formula s’intende per:
P = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
BETF = numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18- 65 anni).
Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:
BETF = EAF x (EQCH + ALQCH - ALQKT)