Progetto
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 8 pagine
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5In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione famigliare, dell’età o dello stato di salute, l’aiuto materiale supplementare può essere concesso anche a persone che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.
Art. 74° cpv. 1
Abrogato
Art. 76 cpv. 2 (completato)
2Non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia, o è cittadina di uno di questi Stati.
Art. 76a Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all’obbligo del visto (nuovo)
1Sono esclusi dall’aiuto individuale o medico al ritorno nonché dall’aiuto materiale supplementare:
a. i cittadini di Stati non soggetti all’obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi;
b. le persone che proseguono il viaggio a destinazione di uno Stato secondo la lettera a.
2L’UFM può consentire deroghe per persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione.
II
Disposizioni transitorie relative alla modifica del xx.xx.20124
1. Per il calcolo dell’entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3 e 26 all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2012.
2. Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettari secondo gli articoli 20-27 prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono rette dal vecchio diritto.
III
Modifica del diritto vigente
4 RU 2012 ...