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Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 8 pagine

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B = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale mensile per Cantone + contributo di base alle spese d’assistenza (franchi).

2Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

SP = P - ETAS - BETVA

Nella formula s’intende per:

P = numero di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

ETAS = numero di richiedenti l’asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).

BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18-65 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

BETVA = EAVA x (EQCH + ALQCH - ALQKT)

Nella formula s’intende per:

EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).

EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).

ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

3La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 28 206 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2008). L’UFM lo adegua all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

4Abrogato

Art. 23a

Abrogato