Avamprogetto OBDTA
Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 6 pagine
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Art. 9a cpv. 2
2Per l'acquisizione dei dati vengono riscossi emolumenti in base alle aliquote di cui all'allegato numero 8 dell'ordinanza del 16 giugno 20069 sugli emolumenti per il traffico di animali.
Art. 11 cpv. 1
1La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame, degli equidi e della carne nonché dai suoi principali fornitori.
Art. 12 cpv. 5 e 7
5Abrogato
7Pubblica analisi sugli animali registrati nella banca dati sul traffico di animali. I dati vengono rappresentati in modo da evitare che si possa in alcun modo risalire alle singole aziende detentrici di animali e alle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria. Le relative pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.
Art. 12a cpv. 1 e 4
1Il 15 maggio, il gestore invia elettronicamente al detentore di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, comprese le indicazioni ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a e b nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capovero 3.
4Dà modo ai detentori di animali e ai servizi pubblici ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 di calcolare in unità di bestiame grosso l'effettivo di animali della specie bovina e di bufali per un periodo a loro scelta.
Art. 12b cpv. 1 e 3
1Il gestore attribuisce a ogni equide un numero d’identificazione (UELN) in base alla notifica di nascita. Qualora esista una convenzione ai sensi dell'articolo 15dbis capoverso 5 OFE10, un'organizzazione o associazione estera riconosciuta può attribuire il numero d'identificazione.
3Abrogato
Art. 13 cpv. 4 e 5
4Appronta passaporti per equide o mette a disposizione i dati necessari a tal fine ai servizi preposti al rilascio del passaporto ai sensi dell’articolo 15dbisOFE11.
9 RS 916.404.2
10 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 maggio 2011 (RU 2011 xxxx).
11 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 maggio 2011 (RU 2011 xxxx).