Avamprogetto OBDTA

Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 6 pagine

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Art. 4e Notifica da parte di terzi

1Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4–4b e 4d possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, eccezion fatta per la notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzo negli equidi ai sensi dell’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti per uso veterinario.

2La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale incarico al gestore. A tal fine, essa deve comunicargli il numero Agate delle persone incaricate.

3Essa deve parimenti notificare al gestore la revoca di un incarico.

Art. 5a cpv. 1 e 2

1Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4–4b e 4d nonché le persone incaricate ai sensi dell'articolo 4e possono chiedere in qualsiasi momento al gestore la rettifica dei dati che hanno notificato.

2Se occorre prendere in considerazione una rettifica dei dati per i pagamenti diretti, il detentore di animali deve richiedere tale rettifica al gestore entro il 15 giugno dell'anno corrente, motivandola per iscritto.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva lett. d ed e nonché cpv. 2

1Chiunque può consultare i dati relativi alla propria persona nonché:

d. lo stato riguardo alle vaccinazioni ordinate dallo Stato di ogni animale,

e. i dettagli dell'animale.

2Per persona e al giorno sono consentite trenta consultazioni al massimo; esse sono gratuite.

Art. 8 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con

label nonché servizi d'igiene veterinaria

1Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

a. numero dell’azienda detentrice di animali ed elenco dell’effettivo di animali;

b. nome e indirizzo del detentore di animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b;

c. numeri di marche auricolari fornite dal gestore agli affiliati dell'organizzazione interessata,

d. storia e dettagli riguardanti tutti gli animali della specie bovina che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;

8 RS 812.212.27