Avamprogetto OBDTA

Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 6 pagine

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e. dati dell'animale ai sensi dell'allegato numero 2 lettere a-d riguardanti i gruppi di animali della specie suina che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;

f. nome e indirizzo dell'attuale proprietario di un equide ai sensi dell'articolo 4c capoverso 1 lettera a;

g. dati, storia e dettagli dell'animale ai sensi dell'allegato numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso di loro.

h. ubicazione e coordinate dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d;

i. numero del Comune ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f;

2Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare le coordinate postali o bancarie dei loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto.

3Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati ai sensi degli articoli 3–4d concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non abbiano vietato l’accesso per iscritto.

Art. 9 Persone autorizzate a consultare i dati

1I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni nonché utilizzare i seguenti dati:

a. dati sulla propria azienda detentrice di animali;

b. dati riguardanti gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati:

1. storia dell'animale,

2. stato BVD,

3. stato riguardo alle vaccinazioni ordinate dallo Stato,

4. esito della classificazione neutrale della qualità,

5. dettagli dell'animale;

c. l'elenco del proprio effettivo di animali allo stato attuale o in uno precedente.

2I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare i dati ai sensi del capoverso 1 lettera c.

3Le persone che effettuano l'identificazione o il riconoscimento di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni nonché utilizzare i dettagli dell'animale riguardanti gli equidi.