Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/7: 09.462 Iniziativa parlamentare. Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio · 10 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

La modifica di legge proposta non ha alcuna ripercussione a livello finanziario o di personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

4.2 Idoneità all’attuazione

Attualmente, in presenza di un concetto «shop-in-shop» (negozio nel negozio), gli ispettorati cantonali del lavoro devono differenziare fra negozio di una stazione di servizio (che può, senza richiedere alcuna autorizzazione, occupare lavoratori soltanto fino all’una di notte) e bar-tavola calda (che può, senza richiedere alcuna autorizzazione, occupare lavoratori per tutta la notte) per effettuare correttamente i loro controlli. Questa delimitazione, spesso difficile, viene meno con la modifica di legge proposta. In questo settore l’attuazione verrà dunque facilitata per gli ispettorati cantonali del lavoro.

Per contro, a causa dell’introduzione della nuova e relativamente indefinita nozione di «grandi assi stradali», bisognerà dapprima sviluppare una prassi attuativa uniforme sulla questione.

Le questioni di delimitazione inerenti all’assortimento consentito rimarranno valide.

5 Rapporto con il diritto europeo

Per l’organizzazione dell’orario di lavoro, nell’Unione Europea sono determinanti le disposizioni della Direttiva 93/104/CE11. La proposta di revisione della legge sul lavoro è compatibile con questa direttiva.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità e legalità

La proposta di revisione comporta la modifica di una disposizione esistente e, come la disposizione che deve sostituire, si basa sulle disposizioni costituzionali citate nell'ingresso della legge sul lavoro.

11 GU L 307 del 13/12/1993 pagg. 0018–0024.