Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/7: 09.462 Iniziativa parlamentare. Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio · 10 pagine

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tribunali ha reso concreto che cosa si intende con questa locuzione. La nozione di strade principali con traffico intenso si applica alle grosse arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda buon parte della circolazione, ossia del traffico che percorre grandi distanze. Né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine né il traffico locale sono invece parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione.9 Anche il nuovo articolo 27 capoverso 1quater LL si riferisce in sostanza unicamente alle aziende situate lungo strade molto trafficate. Non menzionando il traffico intenso, la nuova formulazione è tuttavia più aperta rispetto alla disposizione che si trovava sinora nell’OLL 2. In futuro ci si dovrà basare di più sul semplice volume di traffico che non sull’importanza di una strada per il traffico. Se ne può dedurre che, in caso di redditività economica, aumenterà il numero dei negozi delle stazioni di servizio che rientrano nella normativa derogatoria inerente alla legge sul lavoro. Si dovrà tuttavia concretizzare la nozione indefinita di «grandi assi stradali» nella relativa ordinanza del Consiglio federale o nella prassi dell’amministrazione e dei tribunali, tanto più che questa espressione non è stata finora utilizzata nella legislazione federale.

 I negozi delle stazioni di servizio devono avere un’offerta di merci e servizi che soddisfi principalmente i bisogni specifici dei viaggiatori. Valgono così i principi già vigenti. L’offerta principale di un negozio di una stazione di servizio deve dunque soddisfare un fabbisogno di base dei viaggiatori (cibi, articoli d’igiene, pubblicazioni della stampa scritta e simili) e non può contemplare un assortimento completo. Le merci possono essere vendute soltanto in volumi e quantità maneggevoli che possono essere trasportati da una persona. Inoltre, la vendita deve potersi svolgere in modo semplice e rapido (acquisto «di passaggio»).10 Poiché i negozi delle stazioni di servizio possono proporre solamente un assortimento limitato, deve rimanere in vigore una limitazione della superficie di vendita. L’attuale prassi prevede che essa sia di 120 m2 al massimo.

9 Cfr. le indicazione della SECO relative all’art. 26 OLL 2; DTF 134 II 265 E. 5.

10 Per i dettagli confronta la lista di controllo della SECO per il lavoro domenicale nei negozi delle stazioni di servizio. Questa lista di controllo è applicabile per analogia anche al lavoro notturno ed è consultabile sul sito Internet della SECO http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/02073/index.ht ml?lang=it).