Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/7: 09.462 Iniziativa parlamentare. Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio · 10 pagine
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del lavoro domenicale, ovvero un divieto di lavoro notturno a partire dall’una di notte per i negozi delle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso. Le autorità competenti devono perciò decidere se, per quanto riguarda le merci in vendita nel negozio, si tratta o meno di prodotti di gastronomia. Se così non è, al di fuori degli orari di lavoro che non richiedono alcuna autorizzazione i negozi delle stazioni di servizio in questione devono bloccare l’accesso a una parte della loro superficie di vendita, qualora non vi sia una netta separazione fisica dalla parte adibita a bar-tavola calda.
Nel 2007 varie stazioni di servizio del Cantone di Zurigo hanno presentato richieste alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) affinché le autorizzasse a occupare personale per gestire il negozio anche a partire dall’una di notte, richieste che tuttavia la SECO ha respinto. Nel 2010 il Tribunale federale ha respinto un ricorso delle aziende in questione motivando la propria decisione con il fatto che in base al diritto vigente non era possibile rilasciare un’autorizzazione per il lavoro notturno continuato. Non sussistevano esigenze particolari dei consumatori tali da giustificare un’autorizzazione in tal senso. Le merci al dettaglio quali libri, cartine o prodotti surgelati possono ragionevolmente essere acquistate durante i normali orari di lavoro e di apertura.3
2. Negozi delle stazioni di servizio situate lungo le strade principali con traffico intenso
I negozi delle stazioni di servizio situate lungo le strade principali con traffico intenso possono occupare personale anche fino all’una di notte e la domenica. Spetta alle autorità cantonali decidere se l’ubicazione specifica di un negozio autorizza il lavoro notturno e il lavoro domenicale. I Cantoni hanno un certo margine di manovra per stabilire quali strade vanno considerate «strade principali con traffico intenso».
Nel 2008 varie stazioni di servizio del Cantone di Ginevra hanno presentato ricorso al Tribunale federale dopo che le autorità cantonali avevano vietato a numerosi negozi delle stazioni di servizio di occupare personale la domenica e i giorni festivi. Il Tribunale federale ha sostenuto la decisione cantonale motivando la propria decisione con il fatto che sono considerati negozi delle stazioni di servizio situate «lungo le strade principali con traffico intenso» soltanto le aziende la cui clientela è composta in parte preponderante da viaggiatori. Secondo il Tribunale federale, il traffico pendolare quotidiano o un aumento del volume di traffico tra due località vicine non va considerato traffico intenso ai sensi dell’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro. Per occupare personale le domeniche e fino all’una di notte non è determinante solamente il volume di traffico, bensì anche il fatto che una strada sia importante per il traffico.4
3 DTF 2C_748/2009
4 DTF 134 II 265; DTF 2C_206/2008