Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/7: 09.462 Iniziativa parlamentare. Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio · 10 pagine

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Rapporto

1 Genesi

Il 12 giugno 2009 il consigliere nazionale Christian Lüscher ha depositato un’iniziativa parlamentare sotto forma di progetto elaborato. L’autore dell’iniziativa chiede che nei negozi delle stazioni di servizio, situati nelle aree di sosta autostradali e lungo i grandi assi stradali e che offrono merci e servizi che soddisfano principalmente i bisogni specifici dei viaggiatori, i lavoratori possono essere impiegati anche la domenica e durante la notte. Propone perciò una relativa modifica della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL)1. Oggi, così il consigliere nazionale Lüscher motiva la sua iniziativa, è già consentito vendere 24 ore su 24 carburante e prodotti gastronomici quali caffè o panini imbottiti. Gli stessi lavoratori impiegati nella vendita di tali prodotti non possono però vendere nessun altro articolo del negozio tra l’una e le cinque del mattino. Questa restrizione non ha alcun senso. Inoltre, in particolare nelle città, vi è un’esigenza di negozi nelle stazioni di servizio aperti 24 ore su 24.

Riunitasi il 31 agosto 2010, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso, con 18 voti contro 8, di dare seguito all’iniziativa. Nella sua seduta dell’11 novembre 2010, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha approvato, con 7 voti contro 4 e un’astensione, la decisione della CET-N.

Nella sua seduta del 14 febbraio 2011, la CET-N ha approvato il progetto preliminare con 12 voti contro 6 e ha incaricato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) di avviare la procedura di consultazione. Una minoranza (Rennwald, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Schelbert, Thorens Goumaz, Zisyadis) ha respinto il progetto.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

2.1.1 Diritto vigente

Di massima, in Svizzera vige il divieto del lavoro notturno e del lavoro domenicale. Conformemente alla legge sul lavoro, non si possono occupare lavoratori tra le ventitre e le sei. Le deroghe sono soggette ad autorizzazione (art. 10 cpv. 1, art. 16 e art. 17 cpv. 1 LL). Lo stesso vale per il lavoro domenicale, ossia l’occupazione di lavoratori tra le 23 del sabato e le 23 della domenica (art. 18 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1 LL). Con il consenso degli impiega-

1 RS 822.11