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Consultazione 2011/70: Strategia Biodiversità Svizzera · 78 pagine
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Rapporto Strategia Biodiversità Svizzera UFAM 2011
diminuite in particolare le specie caratteristiche dei prati e pascoli sfruttati secondo
forme di utilizzazione tradizionali. Le forme di utilizzazione del suolo influenzano in
maniera diretta la diversità biologica, che dall’agricoltura è influenzata anche in manie-
ra indiretta, ad esempio attraverso l’apporto di nutrienti nei biotopi per la mancanza di
adeguate fasce tampone. Le emissioni di ammoniaca sono un aspetto particolarmente
problematico per l’impatto negativo sulla diversità biologica in generale, e specialmen-
te sugli ecosistemi forestali, acquatici e delle zone umide.104
La biodiversità in agricoltura è contraddistinta anche dalla diversità delle piante colti- Molteplicità di varietà vate e delle razze di animali da reddito. Sotto la pressione dell’incremento della produ- coltivate e di specie zione agricola nel Dopoguerra, molte varietà vegetali e di razze animali locali adattate- d’allevamento si alle condizioni del luogo hanno perso d’importanza. Sono state dunque sostituite, su
tutto il territorio svizzero, da poche varietà e razze ad alto rendimento. In questo modo,
sono andate irrevocabilmente perse varietà e razze, in particolare nella campicoltura.
Commercio e grandi distributori hanno dal canto loro favorito questa tendenza, concen-
trandosi su poche varietà.
A partire dalla metà degli anni Ottanta, la politica agricola ha reagito a questi sviluppi Pagamenti diretti separando politica dei prezzi e politica dei redditi, e introducendo i pagamenti diretti.
La concessione di questi pagamenti è stata progressivamente subordinata a disposizioni
e incentivi a sostegno di una produzione ecocompatibile e della promozione della
biodiversità. Stabilendo delle priorità adeguate e adottando strumenti complementari
nell’ambito degli interventi di miglioramento del suolo, dagli anni Novanta si cerca –
contestualmente ai progetti in corso – di correggere gli errori del periodo bellico e del
Dopoguerra, e di integrare nelle misure migliorative anche le esigenze ecologiche
territoriali (compensazione ecologica, rivalorizzazione delle acque e ripristino degli
alvei), sostenendole con incentivi finanziari.
Con lo strumento della compensazione ecologica sulle superfici agricole utili istaurato Compensazione nel 1993105, la Confederazione ha creato un incentivo per contrastare il degrado del
ecologica
paesaggio e il declino delle specie. L’obiettivo della compensazione ecologica sulle
superfici agricole utili consiste sostanzialmente nel salvaguardare e promuovere la
diversità biologica nelle zone agricole, e nel favorire la preservazione delle strutture e
degli elementi tipici del paesaggio. Con lo strumento dei pagamenti diretti, la Confede-
razione incentiva gli agricoltori a coltivare e curare superfici di compensazione ecolo-
gica e propone loro una consulenza specialistica.
Nel 1996, il ruolo multifunzionale dell’agricoltura è stato sancito nella Costituzione
federale106. La salvaguardia delle basi vitali naturali tale la diversità biologica è così
diventata uno dei compiti principali della politica agricola. La Costituzione federale
assegna alla Confederazione il compito di promuovere con incentivi economici interes-
santi le forme di produzione particolarmente vicine alla natura e rispettose degli anima-
li e dell’ambiente.
Dall’entrata in vigore della nuova legge sull’agricoltura nel 1998107, la concessione dei
Legge sull’agricoltura
pagamenti diretti in agricoltura è subordinata al requisito obbligatorio di destinare alla e ordinanza sulla qualità compensazione ecologica almeno il 7 per cento della superficie agricola utile (3,5 % ecologica nel caso di colture particolari), secondo il dispositivo del rispetto delle esigenze ecolo-
104 Bobbink R. et al. 2011 Review and revision of empirical critical loads and dose-response relationships. Proceedings of an expert workshop, Noordwijkerhout, 23–25 giugno 2010. Paesi Bassi: National Institute for Public Health and the Environment. 105 A quell’epoca nell’ordinanza sui contributi a fini ecologici (OCEco) del 1993, oggi nella legge federale del 29 aprile 1998 sull‘agricoltura (legge sull‘agricoltura, LAgr, RS 910.1). 106 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19 99 (Cost., RS 101).
107 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1).