Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine

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Dipartimento federale dell’economia DFE

Bern, 23 settembre 2011

Rapporto esplicativo

Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell’articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011

Compendio

Con decisione del 17 agosto 2011, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia DFE di vietare per legge gli accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone come pure le imposizioni verticali dei prezzi e gli isolamenti geografici, ammettendo tuttavia alcune possibilità di giustificazione. Il presente rapporto illustra la modifica dell’articolo 5 della legge sui cartelli (LCart) elaborata dal DFE in adempimento a tale mandato. Il progetto di revisione presentato si inserisce in un contesto caratterizzato da un franco forte e intende controbilanciare il trasferimento dei vantaggi legati ai cambi da tutti ritenuto insufficiente.

La differenza fondamentale rispetto al diritto vigente risiede nel fatto che, nel progetto di revisione proposto, il carattere illecito degli accordi orizzontali e verticali particolarmente nocivi è determinato dalla loro forma e non più dai loro effetti economici, ossia dal notevole intralcio che essi arrecano alla concorrenza. In concreto, le cinque forme di accordi già oggi direttamente sanzionabili vengono dichiarate in linea di principio illecite per legge. La presunzione legale della soppressione della concorrenza applicata in questi casi è eliminata.

Dal punto di vista economico, l’introduzione di un divieto generale per determinati tipi di accordi pone alcuni problemi, in quanto potrebbe precludere la realizzazione di collaborazioni economicamente efficienti tra le imprese. Ciò vale soprattutto per le due forme di accordi verticali direttamente sanzionabili in virtù dell’attuale articolo 5 capoverso 4 LCart. Per questo motivo, gli accordi vietati devono rimanere leciti nel singolo caso se si giustificano per motivi di efficienza economica. Il compito di dimostrare l’esistenza di determinati motivi di giustificazione spetta all’impresa che li fa valere, mentre la loro concretizzazione deve in linea di principio avvenire a livello di ordinanza o in una comunicazione e deve distinguere tra accordi orizzontali e verticali.