Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine
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visto che non sempre sono disponibili dati di mercato. Queste constatazioni mostrano come, per gli accordi particolarmente nocivi ai sensi degli attuali capoversi 3 e 4, sia opportuno rinunciare alla dimostrazione della rilevanza e stabilire che il carattere illecito di tali accordi è dovuto unicamente alla loro forma e non più ai loro effetti. Se il progetto di revisione presentato sarà accolto, simili accordi saranno in linea di principio definiti come illeciti nella legge, con riserva di giustificazione per casi singoli. Le procedure in materia di diritto dei cartelli risulteranno così semplificate e abbreviate. Va da sé che la gravità degli effetti di un accordo influirà sull’entità della sanzione che potrà essere inflitta.
Costituzionalità della nuova normativa
Concepita per consentire un margine di manovra in singoli casi rispetto al divieto legale di determinati accordi, la possibilità di giustificazione è obbligatoria già per motivi di costituzionalità. L’articolo 96 capoverso 1 Cost., infatti, autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni contro i cartelli e altre limitazioni della concorrenza solo se generano effetti economicamente o socialmente nocivi (cfr. anche art. 1 LCart relativo allo scopo della legge). Tuttavia, come si legge nel messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1), in materia di cartelli «il margine di manovra del legislatore è molto vasto; in determinate circostanze egli può anche avvalersi in parte dello strumento rappresentato dal divieto dei cartelli». L’articolo 96 Cost. non ammette però «che si vietino in generale come tali gli accordi nell’ambito della concorrenza». A questo proposito, il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1994 concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (FF 1995 I 389) stabilisce che la facoltà di emanare disposizioni nell’ambito della LCart non deve essere intesa come una competenza per rimediare agli effetti nocivi «soltanto quanto si sono concretamente manifestati. Occorre invece adottare misure legali preventive per impedire il prodursi di siffatti effetti». Un divieto selettivo dei cartelli volto a combatterne gli effetti nocivi può essere considerato compatibile con l’articolo sui cartelli a condizione che «l’interesse generale lo giustifichi e che sia conforme al principio di proporzionalità»: «La Costituzione non vieta dunque per se la creazione di norme di proibizione».
Conformemente alle prescrizioni della Costituzione, il nuovo divieto proposto riguarda unicamente i cinque tipi di cartelli già qualificati nell’attuale legge come limitazioni della concorrenza particolarmente gravi, ossia gli accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone nonché le imposizioni verticali dei prezzi e gli isolamenti geografici. Pertanto, si tratta solo (ma pur sempre) di un divieto selettivo o parziale dei cartelli, non concepito come assoluto nel senso di un divieto per se, in quanto vi è sempre la possibilità, intesa come margine di manovra, di giustificare un accordo specifico. La scelta di inserire nella legge un divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione è giustificato dall’interesse generale, conforme al principio di proporzionalità e compatibile con la Costituzione.
Dimostrazione dei motivi di giustificazione
Con la rinuncia alla dimostrazione della rilevanza di determinati accordi prevista dal progetto di revisione presentato in questa sede, l’analisi potrebbe focalizzarsi mag-