Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine
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cui al capoverso 4. In pratica tali accordi saranno considerati illeciti se un’analisi caso per caso mostrerà che non sono giustificati da motivi di efficienza economica.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
La differenza fondamentale rispetto al diritto vigente e alle due varianti elaborate nel primo progetto di revisione della LCart risiede nel fatto che, nella soluzione proposta in questa sede, il carattere illecito di un accordo è determinato dalla sua forma e non più dai suoi effetti sull’economia, ossia dal notevole intralcio che esso arreca alla concorrenza. In altre parole, nella nuova LCart vengono indicate esplicitamente alcune forme illecite di accordi e precisamente le cinque forme già oggi direttamente sanzionabili. L’abbandono degli effetti economici quale criterio determinante per stabilire il carattere illecito di un singolo accordo a favore della sua forma, perlomeno per quanto riguarda la certezza giuridica, rappresenta un netto miglioramento rispetto alle attuali circostanze di fatto della presunzione.
Dal punto di vista economico, l’introduzione di un divieto generale per determinati tipi di accordi pone alcuni problemi, in quanto potrebbe precludere la realizzazione di collaborazioni economicamente efficienti tra le imprese. Ciò vale soprattutto per le due forme di accordi verticali oggi direttamente sanzionabili in virtù dell’articolo 5 capoverso 4 LCart. D’altronde, nel 2003, è stato il legislatore e non il Consiglio federale ad aver equiparato queste due forme di accordi ai cartelli orizzontali hard core, ossia agli accordi sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone, di cui tutti riconoscono gli effetti nocivi. Come descritto nel capitolo 1.2, nel 2010, nell’ambito della consultazione sul primo progetto di revisione della LCart, il Consiglio federale voleva correggere questa situazione lasciando invariato l’articolo 5 capoverso 3 LCart (accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone), ma introducendo nell’articolo 5 capoverso 4 un’analisi caso per caso che, all’epoca, includeva ancora la valutazione della rilevanza. Con il passaggio alla forma quale criterio determinante per stabilire il carattere illecito di un accordo, questa modifica si applicherà sia agli accordi di cui all’attuale capoverso 3 sia a quelli di cui all’attuale capoverso 4 dell’articolo 5 LCart.
Ciò nonostante, è opportuno continuare a tenere presenti le considerazioni economiche che depongono a favore di un’analisi caso per caso. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011, gli accordi di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart devono essere considerati leciti nel singolo caso quando motivi preponderanti di efficienza economica indicano che possono essere tollerati. Il compito di dimostrare l’esistenza di tali motivi dovrà spettare all’impresa che li fa valere, mentre la loro concretizzazione dovrà avvenire a livello di ordinanza o in una comunicazione.
In ultima analisi, questa nuova soluzione non solo semplifica e velocizza le procedure e accresce la certezza giuridica a beneficio delle imprese e delle autorità, ma avvicina anche le normative svizzere di lotta contro i cartelli agli standard internazionali e in particolare alla legislazione dell’UE senza tuttavia riprenderla (cfr. capitolo 1.5).