Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine
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giormente sulla possibilità della giustificazione per motivi di efficienza economica. Per questo motivo è opportuno chiarire a chi spetta l’onere di provare l’esistenza di circostanze di fatto suscettibili di fungere da giustificazione. La disparità relativa alle conoscenze in merito all’esistenza di vantaggi concreti in termini di efficienza economica esistente tra le autorità inquirenti e l’impresa accusata di partecipare a un accordo illecito richiede un’ulteriore modifica della LCart; se così non fosse, l’obiettivo del Consiglio federale di vietare in modo più efficace i cartelli non verrebbe raggiunto. In virtù del principio generale sancito nell’articolo 8 CC, incombe alle imprese dimostrare che un accordo da loro concluso è necessario per ridurre i costi di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali, o per sfruttare più razionalmente le risorse. Questa disposizione si applica a tutti gli accordi illeciti, ovvero sia agli accordi classici di cui al capoverso 1 sia a quelli hard core di cui ai capoversi 3 e 4 (nel progetto di LCart: capoverso 2).
In presenza di una base legale chiara, se impostato in modo appropriato e proporzionato e non lede i diritti di difesa, l’obbligo delle imprese di dimostrare che un accordo specifico può essere giustificato non viola la presunzione di innocenza nemmeno in caso di sanzioni dirette (cfr. la situazione analoga descritta nell’art. 173 cpv. 2 CP). Il progetto di revisione proposto soddisfa queste condizioni: il compito di dimostrare l’esistenza di un accordo di cartello (e per gli accordi di cui al capoverso 1 anche la loro rilevanza) spetta ancora alle autorità. Riguardo alla giustificazione è invece opportuno che siano le imprese a doverla dimostrare, da un lato, perché solo loro sanno (o devono sapere) per quali motivi hanno concluso un accordo di cartello e quali vantaggi concreti in termini di efficienza economica ne traggono e, dall’altro, perché per le autorità garanti della concorrenza è perlopiù impossibile fornire la prova negativa che non sussistono motivi di giustificazione (cfr. principio “negativa non sunt probanda”).
Prospettive per l’attuazione a livello di ordinanza
Per fornire alle imprese la massima certezza giuridica possibile anche relativamente ai motivi di efficienza economica ammessi, sarà opportuno concretizzare ulteriormente i motivi di giustificazione menzionati nella legge avvalendosi della facoltà di emanare ordinanze sancita nell’articolo 6 LCart. Facendo capo al materiale esistente e alla prassi delle autorità garanti della concorrenza, questi motivi, formulati in modo relativamente generico nella legge, potranno essere descritti in modo più chiaro e accessibile in un’ordinanza (o in una comunicazione della COMCO), come peraltro è già stato fatto in passato per rispondere ai bisogni delle imprese, segnatamente delle PMI (cfr. in particolare la comunicazione del 28 giugno 2010 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza [Comunicazione sugli accordi verticali, ComVert] e la comunicazione del 19 dicembre 2005 relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato [Comunicazione PMI]). L’autore di tale ordinanza dovrà tenere presente i diversi motivi di giustificazione degli accordi orizzontali e verticali. La soglia di giustificazione per motivi di efficienza economica degli accordi di cui all’attuale articolo 5 capoverso 3 dovrà essere fissata più in alto rispetto a quella degli accordi di cui all’attuale articolo 5 capoverso 4.