Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine
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cpv. 2 lett. b LCart) esclude già una giustificazione di un accordo che sopprime la concorrenza.
Capoverso 2
Rispetto al suo tenore attuale, il nuovo capoverso 2 disciplina una seconda costellazione rispetto al capoverso 1, e precisamente cinque tipi di accordi in materia di concorrenza, tre verticali e due orizzontali. Indipendentemente dalla dimostrazione di una notevole limitazione della concorrenza nel singolo caso, tali accordi sono sistematicamente considerati illeciti, a meno che siano giustificati da motivi di efficienza economica. Il capoverso 2 riprende senza modificarli i cinque tipi di accordi già menzionati esplicitamente negli attuali capoversi 3 e 4, qualificati dal legislatore come particolarmente gravi e già oggi direttamente sanzionabili in virtù dell’articolo 49a LCart. Per mantenere inalterata la possibilità di sanzionarli, è necessario adeguare il rinvio contenuto nell’articolo 49a capoverso 1 LCart. Il nuovo testo deve pertanto recitare: «All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoverso 2 [sinora: capoversi 3 e 4]…».
La lieve differenza nella definizione della circostanza di fatto dell’isolamento geografico (lettera b secondo lemma) è puramente linguistica ed è dovuta all’impostazione proposta. Poiché questo lemma fa riferimento ai «distributori esterni», l’elemento della frase «nell’ambito di contratti di distribuzione» diventa superfluo, per cui la sua eliminazione non comporta alcuna modifica materiale.
Capoverso 3
Il nuovo capoverso 3 riprende ampiamente l’attuale disciplinamento del capoverso 2. L’elenco di possibili motivi di giustificazione, dai più considerato esaustivo, viene ripresentato senza alcuna modifica. Ciò nonostante, considerata l’accresciuta importanza che rivestono i motivi di giustificazione, appare opportuno concretizzare con maggiore precisione questi concetti giuridici astratti mediante un’ordinanza o, all’occorrenza, una comunicazione conformemente all’articolo 6. La disposizione della lettera b, secondo cui un accordo non è giustificato se consente alle imprese partecipanti di sopprimere una concorrenza efficace, viene anch’essa ripresa.
L’unica modifica di contenuto riguarda la lettera a, nella misura in cui ora affida alle imprese il compito di dimostrare che un accordo è necessario per motivi di efficienza economica. Questa novità si applica di conseguenza agli accordi di cui ai capoversi 1 e 2. Se la revisione della LCart sarà accolta, spetterà alle imprese invocare uno o più motivi di efficienza economica tra quelli elencati e precisare perché l’accordo concluso è necessario per realizzarli. In merito all’«essere necessario», le autorità garanti della concorrenza dovranno in particolare verificare in quale misura i vantaggi addotti dal punto di vista dell’efficienza economica controbilanciano le limitazioni della concorrenza constatati nel singolo caso.
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale
La prevista modifica dell’articolo 5 LCart non avrà alcuna conseguenza diretta a livello finanziario o sul personale. Perlomeno in un primo momento, fintanto che il nuovo diritto si sarà affermato, la COMCO dovrà farsi carico di un numero maggiore di casi.