Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine

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Riguardo alla giustificazione degli accordi verticali di cui all’attuale articolo 5 capoverso 4 LCart, si dovrà prendere spunto in particolare dai motivi compatibili con il diritto europeo menzionati alla cifra 16 paragrafo 4 lettere a) – g). Decidere se ammettere o meno come motivi di giustificazione anche gli scenari descritti alla cifra 16 paragrafi 2 e 3 sarà invece più difficile. In qualità di autore dell’ordinanza, il Consiglio federale dovrà pronunciarsi nel merito in relazione alla Comunicazione PMI che all’occorrenza dovrà essere rivista oppure sostituita da un’ordinanza. L’articolo 6 capoverso 1 lettera e LCart ammette una giustificazione agevolata per gli accordi tra PMI che hanno solo un effetto limitato sul mercato, ma conformemente al diritto europeo la Comunicazione PMI della COMCO ne limita il campo di applicazione agli accordi per i quali in Svizzera non possono essere inflitte sanzioni dirette.

Riepilogo

Anche dopo l’approvazione della presente revisione, le autorità saranno tenute a dimostrare l’esistenza di un accordo di cartello hard core (accordi verticali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone nonché imposizioni verticali dei prezzi e isolamenti geografici) e, limitatamente agli accordi classici di cui al capoverso 1, anche la loro rilevanza. Se, in una seconda fase, le imprese non riusciranno a provare che l’accordo specifico al quale partecipano è giustificato da motivi materiali, allora tale accordo sarà vietato (ciò vale anche per gli accordi di cui al capoverso 1). Nel caso di accordi di cartello hard core, in una terza fase, si procederà alla determinazione delle sanzioni.

Rispetto all’attuale concezione della legge fondata sulla presunzione di soppressione della concorrenza (presunzione economicamente/empiricamente inappropriata soprattutto per gli accordi verticali) che solo in rari casi ha portato a una reale semplificazione delle procedure creando per contro una grande incertezza giuridica relativamente all’irrogazione di sanzioni dirette, il progetto di revisione proposto fornirà alle autorità garanti della concorrenza uno strumento più potente per vietare più efficacemente questi tipi di accordi, aprire i mercati e imporre appunto la concorrenza. Le imprese, dal canto loro, potranno valutare meglio e in anticipo se un determinato accordo è lecito oppure no, a tutto beneficio della sicurezza del diritto e della prevenzione.

2.2. La nuova normativa in dettaglio

Capoverso 1

Analogamente a quello attuale, il nuovo capoverso 1 stabilisce che, in linea di principio, gli accordi in materia di concorrenza sono illeciti solo se intralciano notevolmente la concorrenza e se non sono giustificati da motivi di efficienza economica. Rispetto alla versione attuale, la soppressione di una concorrenza efficace non è più menzionata esplicitamente. Si tratta di una modifica puramente redazionale che non ha alcuna ripercussione sul contenuto della legge, semplicemente perché ogni soppressione di questo tipo costituisce sempre un notevole intralcio e perché il nuovo disciplinamento sancito nell’articolo 5 capoverso 3 lettera b (nella legge attuale: art. 5