Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 10 pagine
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1.5. Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Il DFE ha esaminato anche alcune soluzioni alternative – tra cui un maggiore allineamento al diritto dell’UE – ma le ha scartate perché le ha ritenute inadatte. Il diritto UE, in particolare, prevede un divieto generale a livello di legge degli accordi tra imprese, divieto che però viene settorialmente attenuato dalla concessione di tutta una serie di esenzioni individuali e collettive. Se una simile legislazione basata sul divieto venisse adottata in Svizzera, la legge dovrebbe perlomeno prevedere determinati criteri per la concessione di deroghe, ossia di esenzioni. Ciò implicherebbe un’enorme lavoro legislativo e susciterebbe numerosi interrogativi sulla completezza dell’elenco delle esenzioni ammesse, senza alcun beneficio supplementare visibile rispetto alla soluzione proposta in questa sede. È infatti risaputo che una legislazione contro gli abusi che si avvale di divieti parziali dei cartelli può rivelarsi altrettanto severa di una legislazione incentrata sui divieti ma contrassegnata da ampie (e quindi poco mirate) possibilità di esenzioni. Inoltre, il fatto che dopo aver vietato tutto, uno Stato autorizzi molto attraverso la concessione di deroghe rende un divieto con riserva di autorizzazione poco liberale, mentre nella soluzione proposta un accordo è illecito solo se non può essere giustificato nel singolo caso. Infine, in merito alla soluzione adottata nell’UE è opportuno segnalare che un divieto generale di accordi con riserva di autorizzazione sarebbe incompatibile con il dettato dell’articolo 96 capoverso 1 Cost.
2. Commento alle modifiche giuridiche dell’articolo 5
2.1. Osservazioni generali
La nuova soluzione proposta in questa sede, ossia l’introduzione di un divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione, può essere attuata con un lavoro legislativo esiguo, in quanto apporta solo alcuni adeguamenti minimi all’attuale concezione della legge. La differenziazione esistente tra gli accordi classici di cui al capoverso 1 che possono essere vietati e i cinque tipi di accordi hard core di cui ai capoversi 3 e 4 (accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone nonché imposizioni verticali dei prezzi e isolamenti geografici) che comportano una sanzione rimane invariata. Un’impresa avrà ancora la possibilità di giustificare un singolo accordo per motivi di efficienza economica.
Critiche al diritto vigente e alla prassi
L’attuale giurisprudenza si è scostata dalla volontà del legislatore della LCart del 1995 relativamente agli accordi orizzontali, secondo cui la presunzione di cui all’articolo 5 capoverso 3 LCart può essere confutata solo qualora venga provata l’esistenza di una vera concorrenza. Oggi, infatti, tale presunzione viene già respinta quando è dimostrato che, malgrado l’accordo sul quale essa si fonda, una certa concorrenza residua o parziale continua a sussistere anche se sensibilmente limitata.