Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/90: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto : L142-2460
Esigua minoranza dei Cantoni a favore del decadimento della soluzione di esenzione
Quattro Cantoni (AR, GR, SG, ZG) chiedono esplicitamente di lasciar decadere la possibilità di esenzione secondo l’attuale testo di ordinanza, specificando che si tratta della soluzione duratura cui si doveva pervenire dopo che il termine di esenzione era stato prorogato per quattro anni fino a fine dicembre 2012. Ciò significa che dal 1° gennaio 2013 circa un centinaio di aziende industriali dovrebbero corrispondere la tassa per ogni chilogrammo di emissioni di COV.
Il proposito iniziale della tassa d’incentivazione non è rispettato: come motivazione i Cantoni adducono i vantaggi dello strumento economico. La tassa d’incentivazione non richiede prescrizioni precise sui risparmi in termini di emissioni di COV. A partire dal 1° gennaio 2013 l’effetto dell’incentivazione consentirebbe alle imprese di decidere autonomamente come ridurre le emissioni di COV. Questa prospettiva è per tutte le parti, siano esse imprese o autorità, più vantaggiosa e meno onerosa in termini di costi rispetto a prescrizioni da soddisfare attraverso un piano di provvedimenti. Con la prevista soluzione di esenzione a tempo indeterminato ci si discosta dal proposito iniziale della tassa d’incentivazione. Secondo ZG, alla base dell’attuale progetto di revisione vi è la richiesta delle imprese interessate di prorogare a tempo indeterminato l’esenzione dalla tassa di cui all’articolo 9.
La nuova soluzione di esenzione è critica dal punto di vista della certezza del diritto: dall’introduzione della tassa d’incentivazione sui COV nel 2000, la possibilità di esenzione era sancita all’articolo 9 OCOV per un periodo limitato di tempo al fine di agevolare gli investimenti nei provvedimenti di riduzione delle emissioni (ad. es. l’abbattimento degli effluenti gassosi). Il 1° gennaio 2009 il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012. Le aziende interessate hanno quindi avuto tempo a sufficienza per prepararsi alla soppressione dell’esenzione e per procedere agli investimenti necessari.
L’onere dell’esecuzione è sproporzionato rispetto alla prevista riduzione delle emissioni: a fronte della riduzione di emissioni stimata, pari a 1500 tonnellate entro il 2017, l’onere supplementare che i Cantoni dovrebbero sostenere in sede di esecuzione della soluzione di esenzione non è proporzionato. Inoltre, l’esecuzione richiederebbe conoscenze specialistiche in ingegneria degli impianti di ventilazione molto rare sul mercato svizzero. La soluzione di esenzione è eccessivamente complessa e ben lontana dalla prassi per quanto riguarda le modalità di esecuzione. ZG ritiene che le condizioni supplementari della soluzione di esenzione costituiscano senz’altro delle opportunità per ridurre le emissioni che senza una prosecuzione dell’esenzione dalla tassa sarebbero però maggiori sul lungo termine e comporterebbero un’esecuzione più efficiente.
2.2.2 Esecuzione: aumento dell’indennizzo dei Cantoni
La stragrande maggioranza dei Cantoni sottolinea l’importanza che assume il nuovo criterio supplementare di esenzione «riduzione delle emissioni diffuse secondo la migliore tecnica disponibile» in sede di esecuzione. L’applicazione del nuovo criterio, che prevede l’accompagnamento, la valutazione e il controllo dei piani di provvedimenti e la corrispondente attuazione, dipende in ampia misura dall’esecuzione cantonale. Per i Cantoni ciò significa un’esecuzione più complessa e onerosa. Secondo loro, questo onere supplementare deve essere indennizzato e alcuni si richiamano alla revisione, prevista per l’estate del 2012, dell’ordinanza del 15 febbraio 2000 sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21) (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, ZH). CCA è favorevole alla soluzione di esenzione a tempo indeterminato soltanto a condizione che la Confederazioni accordi agli uffici cantonali della protezione dell’aria il massimo sostegno sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Questa richiesta va anche considerata nell’ottica delle modeste risorse di personale su cui possono contare molti Cantoni, dato emerso inequivocabilmente dall’analisi degli effetti dell’attuazione dell’OIAt eseguita lo scorso anno dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Cercl’Air sottolinea anche l’importanza
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