Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/90: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/Numero d’incarto : L142-2460
3.6 Riduzione delle emissioni diffuse di COV (art. 9c)
Vincolo dell’allegato 3 (art. 9c cpv. 1 lett. a): GR e SG lamentano la formulazione eccessivamente generica dell’allegato 3, ritenendolo pertanto un testo poco idoneo per essere considerato come un riferimento per la pianificazione dei provvedimenti.
Articolo 9c capoverso 1 lettera b (periodo di validità e piano di provvedimenti MNP): GR chiede, in subordine, di stralciare il termine «periodo di validità» indicato tra parentesi, visto che non tutte le aziende interessate possono attuare il piano di provvedimenti entro il 31 dicembre 2017.
Periodo di validità per le prescrizioni che disciplinano la «migliore tecnica disponibile» (art. 9c cpv. 2): Cercl’Air sottolinea che l’adeguamento dell’allegato 3 ogni cinque anni è indispensabile, mentre GR e SG chiedono, in subordine, che l’aggiornamento avvenga soltanto ogni dieci anni, visto che in questo modo si può tenere meglio conto delle tempistiche dello sviluppo della tecnica. In merito all’importanza dell’aggiornamento, TG e TI propongono di integrare nel capoverso anche l’aggiornamento delle direttive settoriali specifiche. Inoltre, ritengono che sia necessario tenere conto dei recenti sviluppi della tecnica e valutarli (TG). GR e SG chiedono, in subordine, di completare il capoverso specificando che in sede di aggiornamento dell’allegato 3, prima di sentire i rami economici interessati, occorre consultare ingegneri e tecnici indipendenti per informarsi sui più recenti sviluppi tecnici.
3.7 Piano di provvedimenti (art. 9d)
GL chiede che venga dato maggiore risalto all’aggiornamento dei piani di provvedimenti in vista dell’adeguamento dell’allegato 3 (dinamizzazione). Swissmem chiede di aggiungere che il piano di provvedimenti deve essere, nel suo complesso, possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio ed economicamente sopportabile. Sebbene se ne tenga debitamente conto nell’allegato 3 OCOV, il principio della proporzionalità non viene precisato all’articolo 9d. SGV suggerisce la possibilità di valutare i piani di provvedimenti sommari per settore con le segnalazioni di difformità di singole imprese. Ciò consentirebbe alle imprese di beneficiare di sgravi amministrativi e di costi inferiori. SG e GR chiedono, in subordine, di stralciare il capoverso 2 che impone che almeno la metà della prevista riduzione delle emissioni sia attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti, ritenendolo superfluo e oneroso ai fini del controllo. AG rileva che la valutazione del potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento deve ancora diventare una prassi esecutiva consolidata e propone pertanto di stabilire pianificazioni per le tappe principali.
3.8 Domanda di approvazione del piano di provvedimenti (art. 9e)
BL, BS, SH, TG, TI e Cercl’Air lamentano una mancanza di precisione per quanto concerne il bilancio che deve essere presentato e chiedono di specificare che si tratta del bilancio dei COV di cui all’articolo 10 relativo all’anno d’esercizio precedente. TG propone inoltre di inserire anche in questo articolo l’esame della domanda da parte della Direzione generale delle dogane su richiesta dell’UFAM e dei Cantoni. LU propone di aggiungere nella domanda di approvazione l’anno della prima domanda di esenzione, così da rendere evidente la prosecuzione senza interruzione dell’esenzione dalla tassa. Per le imprese il cui anno di esercizio non coincide con l’anno civile, SGV chiede che non siano tenute a contattare in via preliminare il Cantone, secondo quanto descritto nel rapporto esplicativo, nel caso in cui possano inoltrare soltanto un bilancio precedente. SG e Swissmem considerano il termine di presentazione fino al 30 aprile eccessivamente breve, in particolare per la regolamentazione transitoria. Swissmem chiede di estendere il termine al 30 giugno sia nell’articolo 9e che nella regolamentazione transitoria.
3.9 Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti (art. 9f)
Swissmem chiede che l’adeguamento di un piano di provvedimenti approvato debba essere presentato all’autorità cantonale al più tardi tre mesi – anziché come previsto sei mesi – prima
8/11 294/2006-00141/22/03/05/04/02/04/L142-2460