Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/90: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 11 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto : L142-2460

dell’inizio dell’anno d’esercizio in cui sarà attuato il nuovo piano di provvedimenti. Dal momento che esiste già un piano di provvedimenti approvato, tre mesi dovrebbero essere sufficienti per valutare una modifica. Swissmem chiede anche di completare l’articolo con una regolamentazione per le situazioni straordinarie che disciplini i casi in cui, malgrado i molteplici sforzi, a causa della generale situazione economica non siano soddisfatti tutti i requisiti del piano di provvedimenti. GR e SG chiedono, in subordine, di stralciare senza sostituzione le disposizioni, giudicandole superflue e lontane dalla realtà. Adeguamenti e sostituzioni di dispositivi non sono di norma interventi a breve termine, bensì interventi saltuari la cui esecuzione deve essere regolamentata.

3.10 Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell’impianto stazionario (art. 9g)

GR e SG chiedono, in subordine, di stralciare senza sostituzione la disposizione, ritenendola superflua e lontana dalla realtà.

3.11 Prova per l’esenzione dalla tassa (art. 9h)

TG chiede che venga fornita la prova non soltanto dell’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3, ma anche delle direttive dell’UFAM. BE, BL, BS, ZH e Cercl’Air chiedono che gli impianti stazionari che soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9 presentino per l’anno successivo soltanto le modifiche rispetto all’anno precedente. Per Greenpeace, invece, la possibilità di una prova fornita in modo sommario per gli impianti stazionari complessi, che adempiono regolarmente alle disposizioni dell’allegato 3, è insufficiente.

GR e SG chiedono invece, in subordine, di stralciare l’articolo senza sostituzione poiché lo ritengono superfluo. LU fa presente che sebbene la disposizione sia chiara, di fatto sarà soltanto la prassi esecutiva a stabilire la modalità concreta ed efficiente della fornitura della prova. GL propone, analogamente alla comprovata esecuzione per le aziende che trattano EPS, di conferire ai Cantoni il diritto di esigere una prova coordinata settore per settore.

3.12 Allegato 3 OCOV «Riduzione delle emissioni diffuse di COV»

La stragrande maggioranza dei Cantoni (AG, BE, BS, BL, GL, LU, NE, SH e Cercl’Air) esprime soddisfazione in merito all’allegato 3, ma ne sottolinea il carattere molto generale. Questi Cantoni sono pertanto favorevoli a ulteriori direttive attuative. I Cantoni GR e SG chiedono, in subordine, di rinunciare all’allegato 3.

Quanto ai pareri delle cerchie economiche, ECO SWISS, Scienceindustries, SOLV, Swissmem e USVP sostengono esplicitamente l’allegato 3. Il Forum PMI ritiene invece che i requisiti di riduzione delle emissioni diffuse di COV regolamentati all’allegato 3 siano sproporzionati e respinge pertanto l’allegato.

4 Altre richieste

4.1 Aumento dell’aliquota della tassa

Pusch e Greenpeace sono dell’avviso che l’urgenza con cui ridurre le emissioni di COV è maggiore di quanto formulato nel progetto di revisione. Entrambe le associazioni sottolineano gli elevati effetti indiretti sul clima delle emissioni di COV e la notevole influenza di queste emissioni sull’insorgenza di tumori.

Pusch e Greenpeace raccomandano di vagliare la possibilità di aumentare l’aliquota della tassa dato che l’importo della tassa d’incentivazione è un criterio importante per raggiungere l’obiettivo ambientale auspicato.

4.2 Riesame generale della tassa d’incentivazione sui COV

Citando il rapporto pubblicato nel gennaio 2008 dal Controllo federale delle finanze, Swissmem e il Forum PMI desiderano sapere se la tassa d’incentivazione sui COV presenta ancora un rapporto costi-benefici nell’insieme positivo. Swissmem sottolinea che la nuova soluzione di esenzione causa oneri amministrativi supplementari per le aziende, che a loro volta peggiorano

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