Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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regolamento: nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione possono dunque essere presi in considerazione come caratteristiche del prodotto – quando ciò ha senso per un determinato prodotto o un determinato componente– anche aspetti relativi alla sanità o alla sicurezza, se tali aspetti vengono definiti in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione e concretizzati come caratteristiche essenziali del prodotto nell’ambito delle norme armonizzate applicabili al prodotto o dei documenti per la valutazione europea. Nei casi in cui un requisito di sicurezza è rilevante in riferimento a un preciso prodotto da costruzione, tale requisito deve essere definito nell’ambito del diritto applicabile ai prodotti da costruzione. In seguito tali definizioni dovranno essere integrate come caratteristiche essenziali del prodotto nelle specifiche tecniche armonizzate, affinché il fabbricante possa inserire tali requisiti in relazione alla sicurezza del prodotto nella propria dichiarazione di prestazione e nelle informazioni sulla sicurezza che l’accompagnano.

Ciò corrisponde alle spiegazioni che la direzione generale Imprese e Industria della Commissione europea, competente per la valutazione dell’equivalenza della legislazione della Parte contraente dell’ARR, ha fornito al Dipartimento federale delle finanze responsabile della revisione degli atti normativi concernenti i prodotti da costruzione. Poiché la posizione della Commissione plenaria della Commissione europea non è ancora nota, ai fini della regolamentazione della sicurezza dei prodotti nell’ambito dei prodotti da costruzione vengono presentate due varianti. La variante I disciplina la sicurezza dei prodotti da costruzione nella legge sui prodotti da costruzione. La variante II rinuncia invece a una regolamentazione della sicurezza specifica dei prodotti da costruzione; la legge sulla sicurezza dei prodotti rimane applicabile anche ai prodotti da costruzione.

In merito alla variante II vedi il commento dettagliato all’articolo 1 capoverso 4 nel numero 2.2.

Specifiche tecniche

Le norme tecniche armonizzate e i documenti per la valutazione tecnica sono riuniti sotto il concetto generico di specifiche tecniche armonizzate. Queste prescrivono il modo in cui deve essere valutata la prestazione dei prodotti da costruzione. Le specifiche tecniche definiscono i metodi di verifica, le procedure di calcolo e altri strumenti applicabili alla valutazione delle prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione31.

Nel settore dei prodotti da costruzione, le norme europee armonizzate vengono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione CEN (Comitato europeo di normalizzazione) e CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica), dei quali è membro anche l’Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), sulla base di mandati impartiti dalla Commissione dell’UE (e dall’AELS). Nel processo di definizione delle norme armonizzate europee devono essere coinvolte in modo giusto ed equo anche le categorie interessate32. Le norme europee relative ai prodotti si considerano armonizzate soltanto dopo che il relativo riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea33.

31 Considerazioni 10 e 11 del regolamento (UE) n. 305/2011

32 Art. 17 cpv. 1 e 2 regolamento (UE) n. 305/2011

33 Art. 17 cpv. 5 regolamento (UE) n. 305/2011