Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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della salute»146 valida per tutti i prodotti da costruzione, visto che ne esistono oltre 50 000 con caratteristiche eterogenee. A causa dello specifico approccio di armonizzazione per il settore dei prodotti da costruzione, orientato alle prestazioni, non esistono nemmeno «norme di sicurezza»147 autonome. Gli aspetti sanitari e di sicurezza secondo le ragionevoli aspettative degli utilizzatori possono essere indicati nel sistema della LProdC nella dichiarazione di prestazione e inclusi nelle informazioni sulla sicurezza che il fabbricante deve fornire con il prodotto da costruzione. In ogni caso non è possibile disporre di procedure autonome di valutazione della conformità secondo la LSPro148 al fine di provare in modo astratto la «sicurezza dei prodotti da costruzione»149. L’intera struttura della LSPro, i requisiti e le prove non sono adeguati al settore dei prodotti da costruzione. In casi concreti, la prova dei requisiti posti alla «sicurezza di un prodotto da costruzione» può essere richiesta in atti normativi quale caratteristica essenziale, nel quadro dei sette requisiti di base delle opere di costruzione e nella misura in cui può essere ragionevolmente attesa dall’utilizzatore. La caratteristica essenziale del prodotto definita in questo modo deve successivamente essere provata tramite metodi e procedure delle specifiche tecniche armonizzate e indicata nella dichiarazione di prestazione conformemente alla legge sui prodotti da costruzione, ammesso che il requisito in questione non rientri già nel campo di applicazione (scope) di una specifica tecnica armonizzata.

Il fatto che la LSPro non possa essere applicata ai prodotti immessi in commercio come prodotti da costruzione secondo la LProdC e le sue disposizioni d’esecuzione non comporta alcuna lacuna in ambito di sicurezza, poiché la legislazione sui prodotti da costruzione persegue fondamentalmente gli stessi obiettivi della LSPro e copre integralmente anche l’aspetto della sicurezza del prodotto. Ha inoltre il vantaggio decisivo di garantire la compatibilità con il diritto europeo. In particolare la LProdC protegge sia i profani che gli specialisti150; le fattispecie della messa a disposizione sul mercato sono identiche a quelle della LSPro (art. 2 n. 18), gli «obblighi consecutivi all’immissione in commercio» dell’articolo 8 LSPro sono richiesti anche agli operatori economici in virtù della legislazione sui prodotti da costruzione.

I prodotti che possono essere considerati prodotti da costruzione, ma che ad esempio a causa di una loro funzione specifica rientrano anche nel campo di applicazione di un altro settore normativo, devono continuare a rientrare anche nel campo di applicazione della LSPro (lett. a), se è interessato il campo di applicazione di questi altri settori normativi. Ad esempio, una porta scorrevole a motore immessa in commercio come prodotto da costruzione secondo la LProdC, non rientra nel campo d'applicazione della LSPro. Se per la sua funzione questa porta scorrevole a motore è considerata come macchina da mettere in circolazione ai sensi dell'ordinanza sulle macchine151, deve rimanere applicabile la LSPro.

La LSPro deve rimanere applicabile agli elementi di prodotti da costruzione (lett. b) nei casi in cui vi è una fattispecie precisa: se un prodotto da costruzione contiene

146 Art. 4 LSPro

147 Art. 5 cpv. 3 e art. 6 LSPro

148 Art. 7 LSPro

149 Art. 5 LSPro

150 Arg. ex art. 4 cpv. 3 LProdC, per informazioni aggiuntive sulla tutela personale cfr. il messaggio del 25 giugno 2008 concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti, n. 2, art. 2 cpv. 3 LSPro, FF 2008, pag. 6513 segg.

151 RS 819.14