Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo

(ad es. le installazioni del laboratorio del fabbricante) possono essere utilizzate ai fini della valutazione della prestazione. Occorre assicurarsi che gli organismi notificati possiedano le necessarie competenze fondamentali, in particolare per quanto riguarda le attività che affidano a subappaltatori (cpv. 3).

L'attività di un organismo notificato e designato comporta anche alcuni obblighi (cpv. 3). Il più importante è l'obbligo di agire in qualità di terzo indipendente durante l'intera procedura di valutazione della prestazione. L'organismo di valutazione deve anche evitare di imporre vincoli inutili agli operatori economici con i quali collabora ed esercita le sue attività nel rispetto del principio di proporzionalità. Nell'esercizio delle sue attività di valutazione e verifica, l'organismo di valutazione deve tuttavia essere sempre cosciente, nell'ambito delle prove, dell'ispezione o della certificazione, dell'importanza del prodotto da costruzione per il rispetto delle esigenze di base applicabili alle opere di costruzione. Se la valutazione o la verifica evidenziano un difetto del prodotto, l'organismo deve avere la possibilità di intimare al fabbricante di prendere le misure correttive necessarie. Se tali misure non sono prese, deve poter sospendere o revocare la valutazione della prestazione (prova, certificazione ecc.) che ha effettuato. L'organismo ha anche l'obbligo di informare l'autorità di designazione sulle sue attività. Infine, se i prodotti da costruzione valutati pongono problemi di sicurezza, deve poter scambiare informazioni con altri organismi notificati.

Si deve consentire agli organismi notificati svizzeri di accedere alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro attività. L'ordinanza d'esecuzione deve pertanto prevedere disposizioni che assicurino lo scambio d'informazioni tra organismi notificati, mediante un coordinamento e una cooperazione appropriate, e il mantenimento dell'attuale gruppo svizzero di organismi notificati. Allo stesso tempo è importante che gli organismi notificati svizzeri partecipino, direttamente o mediante un intermediario che li rappresenti, ai lavori del gruppo europeo degli organismi notificati, come prevedono le disposizioni del capitolo sui prodotti da costruzione dell'ARR (cpv. 3).

La designazione di un organismo notificato è la condizione di una notifica conforme all'ARR. Per poter essere designato, l'organismo richiedente deve provare, basandosi su un accreditamento ai sensi dell'OAccD, di soddisfare tutti i requisiti posti a un organismo notificato (la competenza in materia di accreditamento spetta al Servizio di accreditamento svizzero SAS, presso la SECO). L'accreditamento serve a garantire che l'organismo notificato disponga in particolare della competenza tecnica e delle capacità necessarie (cpv. 2).

Articolo 15

L'articolo definisce i requisiti che l'autorità svizzera di designazione deve in linea di principio soddisfare. L'attività di questa autorità presuppone inoltre che le prescrizioni tecniche contenute nell'OAccD172 e nell'ARR siano rispettate.

Capoverso 1: l'UFCL sorveglia il rispetto delle condizioni di designazione. Ciò significa che queste condizioni devono essere rispettate non solo al momento della decisione di designazione presa dall'UFCL e della notifica nel sistema di notifica conformemente all'ARR, ma costantemente. Se tali condizioni non sono o non sono più date, l'UFCL deve prendere misure alle quali si applica per analogia l'OAccD. Spetta dunque all'UFCL verificare che gli organismi notificati e designati in Svizze-

172 RS 946.512